Roma, 14 settembre 1998

Prot. n. 5257/L/Circ/17.98

 

Ai Presidenti ed ai Componenti i Consigli di Amministrazione delle Aziende ed Enti associati

e, p.c., Alle Federazioni Associate

Alle Associazioni regionali Cispel

Loro Sedi

 

Oggetto: Capo III del d.d.l. AC n. 4493 (già AS n. 1388) sulla "Disciplina dello status degli amministratori locali"

 

Con nota del 13 febbraio 1998 (prot. n. 4776/Circ/02.98) erano state fornite informazioni circa l’iter del provvedimento in oggetto, con riferimento alle problematiche connesse alla nuova disciplina dello status degli amministratori locali, comprendente come è noto quello degli amministratori delle aziende speciali e dei consorzi.

Si era, in particolare, comunicato che il testo giunto alla Camera dei Deputati, dopo l’approvazione da parte del Senato, non conteneva alcun riferimento alla questione dello status degli amministratori delle aziende speciali e dei consorzi e che, pertanto, la Cispel avrebbe compiuto ogni sforzo affinché tale materia fosse adeguatamente disciplinata.

La questione fu, quindi, rappresentata ai deputati componenti la I Commissione Affari Costituzionali della Camera, alla quale il d.d.l. era strato deferito in sede referente, ed al Governo, nella persona del Sottosegretario on. Vigneri.

Nel periodo di tempo trascorso il provvedimento è stato sottoposto all’esame di un apposito Comitato ristretto che nella seduta del 10 settembre scorso ha presentato alla Commissione un nuovo testo che contempla le seguenti disposizioni:

 

Art. 25-bis

 

(Consigli di amministrazione delle aziende speciali)

1. Fino all’emanazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione della aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 1, nell’articolo 21, nell’articolo 23, commi 3 e 4, nell’articolo 24, comma 2, e nell’articolo 25.

 

Ai fini di una più agevole comprensione della norma, si sottolinea che le disposizioni richiamate disciplinano, rispettivamente i seguenti istituti: condizione giuridica (art. 19), aspettative (art. 21), permessi (art. 23), rimborsi spese ed indennità di missione (art. 24), oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art. 25).

Manca, al momento, il richiamo delle disposizioni in materia di indennità. A tale proposito, notizie ufficiose provenienti dal Ministero dell’interno indurrebbero a ritenere che rimarrebbero in vigore le norme della legge n. 816/1985 (artt. 7 e 9), le quali troverebbero posto in un testo unico contenente le disposizioni legislative vigenti in materia ordinamento dei comuni e delle province, che il Governo sarà delegato a redigere in virtù dell’art. 29 del d.d.l..

Ciò non toglie, tuttavia, che sarà oggetto di valutazione della Confederazione la possibilità di richiedere, nel prosieguo dell’esame parlamentare, un ulteriore intervento emendativo sull’art. 26-bis.

Sarà, in ogni caso, cura della Confederazione seguire l’evoluzione dei lavori parlamentari sull’argomento e fornire le relative informazioni.

Distinti saluti

 

Il Direttore

F.to Arch. Giuseppe Sverzellati