|
Roma 30 luglio 1998 CIRCOLARE N. 127/1998 LAVORI PUBBLICI DPR 13 MAGGIO 1998, N. 218 "Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico". (G.U. 19 luglio 1998, n.158)
|
| Il DPR 218/98 stabilisce
disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso
domestico esistenti al 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 46/90. Viene inoltre fissata la data del 31 dicembre 1998 quale termine entro il quale adeguare gli impianti ai requisiti di sicurezza. Gli impianti dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza di cui allarticolo 2 "indipendentemente dallevoluzione dello stato dellarte e della buona tecnica successive al 1990". I requisiti essenziali di sicurezza sono: lidoneitą della ventilazione, lidoneitą dellaerazione, lefficienza dei sistemi di smaltimento, la tenuta degli impianti interni, la funzionalitą e lesistenza dei dispositivi di controllo fiamma. Il DPR quindi - come evidenzia larticolo apparso su Edilizia e Territorio del 1agosto 1998 che si allega integralmente - a condizione di ottenere un ragionevole grado di sicurezza, congela la necessitą dadeguamento degli impianti preesistenti alla normativa del 1990, con condizioni dunque meno restrittive rispetto alle attuali. Lart. 3 dispone che i requisiti di sicurezza siano verificati nel rispetto della normativa UNI-CIG. A tale proposito lUNI ha recentemente emanato la norma UNI-CIG 10738 del 13 marzo 1998 "Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990. Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali" che, seppure non ancora approvata del Ministero dellIndustria, si consiglia comunque di considerare come riferimento tecnico delle verifiche dei cinque requisiti essenziali previsti dallart. 2 del DPR 218/98.
Il Direttore generale Allegati: |