| In G.U. n. 92 del 21 aprile
1998 (Supplemento ordinario n. 77/L) è stato pubblicato il decreto legislativo di cui
alloggetto. Il decreto introduce il
"Decentramento" investendo vari settori fra i quali le opere pubbliche, il
territorio, il catasto.
Si vuole così seguire il dettato della Legge 59/97, definendo
chiaramente le funzioni dello Stato ed attribuendo alle regioni maggiori competenze per lo
svolgimento dei compiti amministrativi riguardanti il proprio territorio.
Lo Stato quindi avoca a sé un potere di coordinamento ed indirizzo,
una collaborazione stretta con la Conferenza Stato-Regioni ed un coordinamento esclusivo
per quanto concerne i rapporti con lUnione Europea ed i singoli accordi
internazionali.
Alla presente alleghiamo copia del Titolo III - Territorio ambiente
e infrastrutture - ponendo lattenzione su alcuni articoli che ci sembrano
interessare il nostro settore.
Sezione III - Edilizia residenziale pubblica
Art. 59 - Funzioni mantenute allo Stato
Larticolo detta le funzioni che restano allo Stato, nel determinare i
"principi e le finalità di carattere generale ed unitario" in materia di
edilizia residenziale pubblica, definire i "livelli minimi del servizio abitativo ed
il loro standard di qualità.
Con le regioni e gli enti locali lo Stato concorrerà allelaborazione dei programmi
di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale.
Il trasferimento di funzioni alle Regioni deve mantenere quindi in capo allo Stato la
sussidiarietà, analogamente a quanto succede nei rapporti fra Unione Europea e Stati
membri, al fine di ottenere sul territorio nazionale il mantenimento di condizioni
omogenee di trattamento per i cittadini, in armonia con la costituzione, che ci paiono
essere espresse nellarticolo.
Art. 60 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Alle regioni, e non più al Cer e al Cipe, il compito di determinare le risorse e
la programmazione degli interventi.
Le regioni stesse stabiliscono, attraverso programmi integrati, il recupero, la
riqualificazione e le tipologie di intervento.
Art. 61 - Disposizioni finanziarie
Larticolo stabilisce il trasferimento alle regioni delle risorse assegnate
e non ancora spese, mediante accordi di programma.
Nei vari commi si elencano le possibilità di finanziamento delledilizia
residenziale pubblica che a partire dal 1° gennaio 1999 verranno accreditate
direttamente, da parte della Cassa depositi e prestiti, su richiesta delle regioni.
Lo Stato gestirà direttamente i fondi già stanziati per i contratti di quartiere.
I commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 riguardano la sola edilizia agevolata.
Per la sovvenzionata, probabilmente questa parte del trasferimento è implicita
nellart. 62, ma allora non si capisce il dettaglio dellarticolo, 60 relativo
allagevolata. (fra laltro, ci sono due errori nel comma 4: b) legge 537 e non
538, c), legge 724 e non 725. E nel comma 5 (457 e non 547!).
Nel comma 3, che riguarda i fondi ex Gescal, non ci sono riferimenti al trasferimento dei
fondi ex Gescal, ancora da ripartire fra le Regioni e cioè:
- maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per lanno
1995
- entrate dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1996, 1997,
- future entrate dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per lanno
1998.
Resta anche fuori dal trasferimento, e non si capisce perché, la cosiddetta
"gestione speciale" (art 10 DPR 1036/72 e art. 25 legge 513/77), cui affluiscono
i rientri degli affitti (ex quota a) e delle vendite ex legge 560/93.
Art. 62 - Riordino e soppressione di strutture
Avvenuto il trasferimento delle competenze larticolo previde la
soppressione del Comitato per ledilizia residenziale pubblica , del relativo
Comitato esecutivo, del Segretariato generale e del Centro permanente di documentazione.
Art. 63 - Criteri e modalità per il trasferimento alle
regioni
I tempi e le modalità di trasferimento devono garantire il completamento dei
programmi centrali in corso e la continuità nella programmazione delle risorse
Art. 64 - Patrimonio edilizio
Il decreto legislativo rimanda ad un successivo provvedimento la definizione
dellassetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In materia la
Federazione ha già espresso con chiarezza le proprie valutazioni riguardo alla
legittimità di inserire nel decreto legislativo norme che esulino i limiti della delega
contenuta nella Legge 59 e in merito alla non titolarità dello Stato sul patrimonio
immobiliare degli IACP, si tenga infatti conto che il patrimonio degli Istituti non è
solo regolarmente accatastato in capo ad essi ma è altresì trascritto alla Conservatoria
dei registri immobiliari.
Assicurando gli associati che non si mancherà nel prosieguo di
segnalare gli ulteriori provvedimenti e comunicare tempestivamente quanto di interesse è
gradita loccasione per porgere cordiali saluti. saluti.
Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi
Allegato:
Titolo III del D.Lgs. 112/98 |