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Roma, 27 maggio 1998
CIRCOLARE N. 95/1998

ISTITUZIONI

OGGETTO
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(Sup. ord. n. 77/L alla G.U. 21.4.98 n. 92)

 

 

In G.U. n. 92 del 21 aprile 1998 (Supplemento ordinario n. 77/L) è stato pubblicato il decreto legislativo di cui all’oggetto.

Il decreto introduce il "Decentramento" investendo vari settori fra i quali le opere pubbliche, il territorio, il catasto.

Si vuole così seguire il dettato della Legge 59/97, definendo chiaramente le funzioni dello Stato ed attribuendo alle regioni maggiori competenze per lo svolgimento dei compiti amministrativi riguardanti il proprio territorio.

Lo Stato quindi avoca a sé un potere di coordinamento ed indirizzo, una collaborazione stretta con la Conferenza Stato-Regioni ed un coordinamento esclusivo per quanto concerne i rapporti con l’Unione Europea ed i singoli accordi internazionali.

Alla presente alleghiamo copia del Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture - ponendo l’attenzione su alcuni articoli che ci sembrano interessare il nostro settore.

Sezione III - Edilizia residenziale pubblica

Art. 59 - Funzioni mantenute allo Stato
L’articolo detta le funzioni che restano allo Stato, nel determinare i "principi e le finalità di carattere generale ed unitario" in materia di edilizia residenziale pubblica, definire i "livelli minimi del servizio abitativo ed il loro standard di qualità.
Con le regioni e gli enti locali lo Stato concorrerà all’elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale.
Il trasferimento di funzioni alle Regioni deve mantenere quindi in capo allo Stato la sussidiarietà, analogamente a quanto succede nei rapporti fra Unione Europea e Stati membri, al fine di ottenere sul territorio nazionale il mantenimento di condizioni omogenee di trattamento per i cittadini, in armonia con la costituzione, che ci paiono essere espresse nell’articolo.


Art. 60 - Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Alle regioni, e non più al Cer e al Cipe, il compito di determinare le risorse e la programmazione degli interventi.
Le regioni stesse stabiliscono, attraverso programmi integrati, il recupero, la riqualificazione e le tipologie di intervento.

Art. 61 - Disposizioni finanziarie
L’articolo stabilisce il trasferimento alle regioni delle risorse assegnate e non ancora spese, mediante accordi di programma.
Nei vari commi si elencano le possibilità di finanziamento dell’edilizia residenziale pubblica che a partire dal 1° gennaio 1999 verranno accreditate direttamente, da parte della Cassa depositi e prestiti, su richiesta delle regioni.
Lo Stato gestirà direttamente i fondi già stanziati per i contratti di quartiere.
I commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 riguardano la sola edilizia agevolata.
Per la sovvenzionata, probabilmente questa parte del trasferimento è implicita nell’art. 62, ma allora non si capisce il dettaglio dell’articolo, 60 relativo all’agevolata. (fra l’altro, ci sono due errori nel comma 4: b) legge 537 e non 538, c), legge 724 e non 725. E nel comma 5 (457 e non 547!).
Nel comma 3, che riguarda i fondi ex Gescal, non ci sono riferimenti al trasferimento dei fondi ex Gescal, ancora da ripartire fra le Regioni e cioè:
- maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per l’anno 1995
- entrate dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1996, 1997,
- future entrate dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per l’anno 1998.
Resta anche fuori dal trasferimento, e non si capisce perché, la cosiddetta "gestione speciale" (art 10 DPR 1036/72 e art. 25 legge 513/77), cui affluiscono i rientri degli affitti (ex quota a) e delle vendite ex legge 560/93.

Art. 62 - Riordino e soppressione di strutture
Avvenuto il trasferimento delle competenze l’articolo previde la soppressione del Comitato per l’edilizia residenziale pubblica , del relativo Comitato esecutivo, del Segretariato generale e del Centro permanente di documentazione.

Art. 63 - Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni
I tempi e le modalità di trasferimento devono garantire il completamento dei programmi centrali in corso e la continuità nella programmazione delle risorse

Art. 64 - Patrimonio edilizio
Il decreto legislativo rimanda ad un successivo provvedimento la definizione dell’assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In materia la Federazione ha già espresso con chiarezza le proprie valutazioni riguardo alla legittimità di inserire nel decreto legislativo norme che esulino i limiti della delega contenuta nella Legge 59 e in merito alla non titolarità dello Stato sul patrimonio immobiliare degli IACP, si tenga infatti conto che il patrimonio degli Istituti non è solo regolarmente accatastato in capo ad essi ma è altresì trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Assicurando gli associati che non si mancherà nel prosieguo di segnalare gli ulteriori provvedimenti e comunicare tempestivamente quanto di interesse è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi


Allegato:
Titolo III del D.Lgs. 112/98