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(Legge Finanziaria 1998)
Sul supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 è stata pubblicata la legge in oggetto, riguardante la manovra collegata alla "Finanziaria per il 1998".
Facendo riferimento alla circolare Federcasa 3/1998 si segnalano e si commentano le norme fiscali che interessano gli enti associati con riserva di fornire eventuali ulteriori chiarimenti in ordine a specifici argomenti.
Art. 1 - Aliquota IVA per manutenzione
Prevede in via definitiva, la riduzione dellaliquota IVA al 10% per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di cui allart. 31, primo comma, lettera b) della Legge 5 agosto 1978 n. 457.
La riduzione, introdotta dal comma 2, art. 2 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, scadeva il 31 dicembre 1997.
Art. 2 - Trasferimento di alloggi ai comuni
A decorrere dal 1° marzo 1998, gli alloggi e le relative pertinenze, di proprietà dello Stato, compresi quelli affidati agli enti gestori, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà ai Comuni nel cui territorio sono ubicati.
Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.
Coloro che abitano presso tali alloggi in affitto mantengono tutti i diritti maturati, compreso quello di riscatto dellalloggio.
La norma non prevede tali possibilità per gli alloggi di servizio in concessione riservata ai dipendenti pubblici.
Art. 17 - Disciplina della deducibilità dei costi delle auto aziendali
Viene introdotta una nuova norma di carattere generale nel TUIR (art. 121 bis) che prevede la soppressione della categoria delle auto di lusso e la deducibilità al 100 per cento dei costi e delle spese sostenute per gli autoveicoli aziendali.
Per poter usufruire della totale deducibilità, deve essere verificato il loro esclusivo utilizzo quali beni strumentali (cfr. circolare Ministero delle Finanze 37/E del 13 febbraio 1997) per lesercizio dellimpresa, ovvero, nel caso di auto ad uso promiscuo concesse ai dipendenti, è sufficiente provare lutilizzo da parte del lavoratore per un periodo, anche interrotto, di 183 giorni.
Per i mezzi diversi da quelli indicati in precedenza sono deducibili i costi e le spese in misura pari al 50%.
La manovra finanziaria introduce regole per i seguenti casi:
deducibilità dei canoni di leasing e di noleggi;
calcolo delle plusvalenze sui veicoli a deduzione limitata che si effettua in base al rapporto fra lammortamento fiscale ammesso e quello complessivamente effettuato;
determinazione del plafond sulle spese di manutenzione di cui allart. 67 comma 7 del TUIR da effettuare in base al costo fiscalmente ammesso e quello complessivamente effettuato.
Art. 21 - Plusvalenze, contributi, sostituti dimposta, ritenute dacconto, registrazione contratti di locazione
Con i commi 3 e 4 vengono modificate alcune disposizioni del TUIR.
In particolare viene abrogata con il comma 3 la lettera c) del comma 1 dellart. 54 del citato Testo Unico, che prevede la tassazione delle plusvalenze collegate alla semplice iscrizione in bilancio dei maggiori valori dei beni strumentali.
Viene consentito, così, anche in virtù della successiva modifica allart. 76 comma 1, lettera c) una maggiore trasparenza del bilancio senza peraltro escludere la tassazione delle plusvalenze eventualmente realizzate al momento della cessione del bene.
E stato inoltre riformulato il comma 3, lettera b) dellart. 55 del TUIR con la previsione, che dal 1° gennaio 1998 cessa la possibilità di accantonare in sospensione dimposta il 50% dei proventi in denaro o in natura consentiti a titolo di contributi o liberalità.
E di rilevante importanza sottolineare agli enti associati che la norma in commento, recependo un emendamento richiesto dalla Federazione, dispone testualmente che, con effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 "non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica, concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".
Pertanto dallesercizio 1998 tutti i prelevamenti effettuati dagli enti associati sulle giacenze presso i cc/cc della Tesoreria provinciale dello Stato comprese quelle relative al ricavato dalla cessione degli alloggi della Legge 513 e precedenti e della Legge 560 non dovranno essere considerati fiscalmente contributi dello Stato in c/capitale ma finanziamenti dello Stato.
Sembra necessario precisare che il legislatore, usando il termine finanziamenti dello Stato, abbia inteso riferirsi a tutte le disponibilità finanziarie giacenti presso la Tesoreria dello Stato destinate alla realizzazione di programmi di e.r.p..
Infatti la circolare 30 giugno 1995 n. 31 del Ministero dei Lavori Pubblici afferma che i fondi ricavati dalla cessione degli alloggi "sono, senza equivoco, di edilizia residenziale pubblica, sia per il regime giuridico e contabile, sia perché sono assoggettati al principio di unitarietà di programmazione ed impiego delle risorse del settore, introdotto dallart. 1 della Legge 865/71 e confermato in particolare, dallart. 13 della Legge 457/78".
Ciò comporta, sostiene la predetta circolare, che detti proventi debbano essere versati su conti tenuti dagli IACP e denominati "Fondi Cer - destinati alle finalità della Legge 560/93".
Sembra pertanto che il legislatore nel formulare la norma agevolativa in commento, abbia seguito il criterio della destinazione dei fondi e non quello della loro provenienza.
Larticolo in esame introduce importanti novità anche in merito allaumento della aliquota della ritenuta dacconto sui redditi di lavoro autonomo e in relazione ai soggetti obbligati ad operarla.
Infatti il comma 1, lettera a) dellarticolo in commento, apportando modificazioni allarticolo 23 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 dispone che a partire dal 1° gennaio 1998 le persone fisiche che esercitano arti o professioni nonché il condominio, acquisiscono la veste di sostituti di imposta anche nei confronti di altri lavoratori autonomi e conseguentemente sono tenuti ad effettuare la ritenuta IRPEF alla fonte sui compensi di lavoro autonomo dagli stessi corrisposti.
Oltre a questa estensione dei sostituti di imposta larticolo ha disposto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1998, laumento della percentuale della ritenuta dal 19 al 20 per cento.
In particolare si ricorda che la ritenuta alla fonte dovrà essere operata anche dagli amministratori di condominio sulle seguenti somme:
redditi di lavoro dipendente (art. 23 comma 1 D.P.R. 600/73);
redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 24 del D.P.R. 600/73);
redditi di lavoro autonomo (art. 25 del D.P.R. 600/73);
provvigioni (art. 25 bis del D.P.R. 600/73);
redditi di capitale (art. 26 del D.P.R. 600/73).
A questultimo proposito si ricorda che gli interessi derivanti da depositi cauzionali non sono considerati redditi di capitale e quindi non sono soggetti a ritenuta (relazione governativa al D.L. 557/93 e risoluzione ministeriale 27 aprile 1979 n. 8/238).
Per connessione dargomento si precisa che gli amministratori di condominio sono interessati dal comma 14 dellarticolo in esame che li obbliga a comunicare allanagrafe tributaria - con le modalità che saranno stabilite dal Ministero - i beni e i servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi del fornitore.
In merito alla decorrenza dellobbligo di applicazione della ritenuta, va sottolineato nel rispetto del criterio di cassa che governa il prelievo alla fonte sui redditi sopra elencati, che la ritenuta dovrà essere effettuata sulle somme pagate a partire dal 1° gennaio 1998, anche ove si tratti di prestazioni rese nel 1997 (o anni precedenti) e anche se, nelle fatture o note emesse dai percipienti, la ritenuta non è stata evidenziata.
Con i commi 18, 19 e 20 dellarticolo in esame viene introdotta una nuova disciplina in tema di contratti di locazione di immobili urbani.
Infatti è stato sostituito lart. 2 bis della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che, fino al 31 dicembre 1997, ha esonerato i contratti di locazione e affitto di immobili con il canone annuo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire - non conclusi per atto pubblico o scrittura privata autenticata - dallobbligo di registrazione in termine fisso.
Pertanto, dalla data di entrata in vigore della Legge in oggetto (1° gennaio 1998) tutti i contratti di locazione e di affitto di immobili, con corrispettivo annuo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire - stipulati per atto pubblico, scrittura privata autenticata e non autenticata - dovranno essere registrati con il contestuale versamento dellimposta del 2% sul canone annuo: nel caso in cui tale importo sia inferiore a 100 mila lire dovrà essere versata limposta fissa di 100.000 lire.
Per i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1997 la norma prevede anche le nuove modalità di registrazione e di pagamento dellimposta:
per i contratti di locazione non registrati perché di corrispettivo annuo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire la registrazione dovrà essere richiesta entro 20 giorni dallinizio della annualità successiva a quella in corso al 1° gennaio 1998;
per i contratti invece già registrati, limposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le nuove modalità in tema di riscossione dellimposta di registro in vigore al 1° gennaio 1998.
La nuova disciplina dispone che limposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e oggetto di beni immobili è liquidata dalle parti contraenti e assolta entro 20 giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione ai sensi dellart. 4 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 237.
Gli enti associati potranno pertanto considerare tutti i contratti mai registrati - perché di importo inferiore a 2 milioni e 500 mila lire - scaduti il 31 dicembre 1997 e conseguentemente provvedere al versamento della relativa imposta e della necessaria registrazione entro il 20 gennaio 1999, salvo che nel frattempo vengano fornite da parte del Ministero diverse precisazioni in merito.
La disciplina dispone inoltre, accogliendo una richiesta della Federazione, che con decreto dirigenziale possano essere previste apposite procedure che consentano lacquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché lesecuzione delle relative formalità.
Art. 23 - Sanatoria omessi versamenti imposte IVA, IRPEG e IRPEF
La norma riapre la sanatoria spontanea sugli omessi o ritardati versamenti per IVA e imposte dirette. Si tratta della sanatoria disciplinata dallart. 3 commi 204 e 209 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 collegata alla Finanziaria per il 1997 che era scaduta il 30 settembre 1997, e che viene riaperta fino al 28 febbraio 1998.
Poiché il 28 è sabato lultimo giorno utile per effettuare versamenti, sarà lunedì 2 marzo 1998.
Si ricorda che sono sanabili le infrazioni in materia di versamenti:
per IVA degli anni dal 1993 al 1995;
per le imposte dirette, dai periodi 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995.
Oltre allimposta dovrà essere versata una soprattassa ridotta in relazione allanno di imposta nel quale è stata commessa lirregolarità.
A differenza della sanatoria scaduta il 30 settembre 1997 potranno essere sanate le infrazioni dei contribuenti in qualità di sostituti di imposta e potranno essere regolarizzate, ai fini delle imposte sui redditi, esclusivamente con i versamenti indicati in dichiarazione ma che non sono stati effettuati.
Pertanto non potranno essere sanate le iscrizioni a ruolo già effettuate dallufficio finanziario.
Art. 47 - Proroga fino al 2000 del vincolo al prelievo della Tesoreria Unica
La norma dispone che i soggetti destinatari delle norme di cui allart. 8 comma 3 del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge n. 30 del 1997, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95% dellimporto cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dellanno precedente.
La norma dispone, tuttavia, che sono possibili eventuali deroghe ammesse con determinazione del dirigente del Ministero del Tesoro solo in base a precise e dimostrate esigenze.
Art. 48 - Riapertura termini per sanatoria IRPEG ed IVA
Il comma 14 del presente articolo ha disposto che i termini di cui agli articoli 55 (per le imposte dirette) e 56 (per IVA) della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 sono prorogati per i periodi di imposta che vanno dal 1991 al 1997. La domanda dellente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.
Si ricorda che gli articoli 55 e 56 della citata legge, in deroga alle disposizioni generali hanno previsto una particolare ipotesi di condono riservato agli enti locali ed altri enti pubblici, tra i quali gli Istituti comunque denominati.
In particolare con riguardo alle imposte sui redditi lart. 55, comma 9 aveva stabilito che gli enti interessati potevano sanare le violazioni sostanziali e formali commesse:
alla mancata presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi;
allomesso versamento relativo alle imposte sui redditi per i periodi di imposta condonabili;
alladempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tenere conto nelle suddette dichiarazioni.
Relativamente allimposta sul valore aggiunto lart. 56 comma 6 ha previsto che gli Istituti comunque denominati possono sanare le violazioni sostanziali e formali connesse:
alla mancata presentazione delle dichiarazioni relative allimposta sul valore aggiunto;
agli omessi versamenti relativi allIVA per i periodi di imposta condonabili;
alla fatturazione, registrazione e alladempimento di tutti gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e tutti gli altri obblighi relativi alle citate operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità pubblica.
In altre parole le situazioni da regolarizzare restano "cristallizzate" nella fase (sostanziale, procedurale e contenziosa) in cui si trovano e vengono assoggettate su richiesta dellente, ad un regime particolare di adempimenti (ricalcolo dellimposta da versare, domanda di definizione, pagamento) in deroga alla disciplina ordinaria.
Trattandosi di una agevolazione di rilevante importanza si fa riserva di approfondire alcuni aspetti della norma che destano perplessità e incertezze e di fornire precise indicazioni al riguardo.
Art. 54 - Comunicazione dei dati consuntivi 1997 della gestione di cassa
E fissata al 20 gennaio 1998 la scadenza, entro la quale gli enti del settore pubblico devono comunicare al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica i dati a consuntivo della gestione di cassa per lanno 1997.
Con i migliori saluti.
Anna Maria POZZO
Direttore Tecnico