Roma, 7 gennaio 1998

CIRCOLARE N. 3/1998

Prot. 7

AGLI ENTI ASSOCIATI

 
 

MT/

ATTIVITA’ FEDERCASA

FINANZA E CONTABILITA’

FISCO

 

OGGETTO

LEGGE FINANZIARIA 1998

 

 

Le Gazzette Ufficiali del 30 e del 31 dicembre pubblicano la legge finanziaria per il 1998 e i vari provvedimenti collegati. Federcasa intende affrontare nel dettaglio con apposite circolari ed iniziative le novità contenute nei provvedimenti. Tuttavia riteniamo necessario affrontare tempestivamente alcune delle questioni principali.

 

In particolare, interessa gli Enti associati il provvedimento collegato "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", Legge 27 dicembre 1997, n. 449. di cui sintetizziamo di seguito gli articoli principali.

 

 

 

ART. 1

Commi 5 e 6: i Comuni possono fissare per tre anni aliquote agevolate dell'ICI, anche inferiori al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o realizzino autorimesse e posti auto.

 

Commi 9 e seguenti: introducono modifiche in materia di condono edilizio.

 

Comma 11: assoggetta all'aliquota IVA del 10% le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

 

 

ART. 2

Comma 1: tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dello Stato, con la sola esclusione di quelli di servizio, possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà nei Comuni in cui sono situati, a richiesta degli stessi.

 

Comma 2: fa salvi i diritti acquisiti degli assegnatari in materia di acquisto dell'immobile.

 

 

ART. 12

Prevede delle agevolazioni in materia di IVA per i soggetti danneggiati dal sisma che ha colpito le Marche e l’Umbria ovvero che si trovano in zone a elevato rischio tellurico. Dette agevolazioni non spettano ai coloro che portano in detrazione, anche parzialmente, l'IVA pagata.

 

 

ART. 13

Contiene disposizioni varie in favore dei soggetti colpiti da pubbliche calamità.

  

 

ART. 17

Modifica i criteri di determinazione delle tasse automobilistiche.

 

Comma 9: gli importi delle predette tasse sono arrotondate alle mille lire.

 

Comma 11: concede ai tabaccai il potere di riscuotere dette tasse.

 

Comma 24: abolisce, dal 1° gennaio 1998, l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica.

 

 

ART. 21

Comma 4: modifica, tra l'altro, l'art. 55, comma 3, lettera b), del T.U.I.R., in materia di tassazione dei contributi in conto capitale stabilendo che "non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".

 

Comma 11:

modifica il regime sulle ritenute dei redditi, qualificando sostituti d'imposta i professionisti ed i condomini;

eleva la ritenuta d'acconto dal 19 al 20%;

estende ai privati l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi di enti pubblici.

 

Comma 14: obbliga gli amministratori di condominio a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.

 

Comma 15: estende ai pagamenti effettuati mediante pignoramento, anche presso terzi, le disposizioni in materia di ritenute alla fonte, qualora il credito originario vi sia soggetto.

 

Comma 18:

 

Assoggetta all' imposta di registro tutti i contratti di locazione ed affitto di beni immobili, comprese le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite.

In estrema sintesi, la nuova normativa stabilisce quanto segue:

L'imposta è liquidata dai contraenti ed assolta entro 20 giorni.

Il versamento non viene più eseguito presso l'Ufficio del Registro o con conto corrente postale, bensì presso il concessionario della riscossione delle imposte.

L'attestato di versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe deve essere presentato all'Ufficio del Registro presso cui è stato registrato il contratto entro 20 giorni dal pagamento.

Per i contratti relativi ad immobili urbani e di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale ovvero annualmente sull'ammontare del relativo canone.

L'imposta relativa alle annualità successive alla prima viene pagata con le modalità già illustrate al punto 2.

L'aliquota resta quella del 2%, ma si stabilisce che "in ogni caso non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000". Poiché la legge non fa più riferimento, come in passato, alla sola imposta principale, si ritiene che anche quella annuale - la quale ha natura complementare - sia soggetta al suddetto importo minimo.

 

Comma 19:

Detta disposizioni transitorie per i contratti già stipulati.

Per quelli non registrati in quanto con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dall'inizio dall'annualità successiva a quella in corso.

Per i contratti già registrati, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata al concessionario della riscossione.

 

Comma 20:

Prevede che l'acquisizione dei dati concernenti i contratti di locazione da registrare, nonché l'esecuzione delle relative formalità possa avvenire in via telematica, rinviando tuttavia ad un apposito decreto dirigenziale, per il quale non vengono fissati dei termini di emanazione, l'indicazione delle apposite procedure.

 

 

 

ART. 22

Esenta dall'IRPEG anche i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi.

 

 

ART. 23

Comma 2: proroga al 28 febbraio 1998 i termini per usufruire delle sanatorie fiscali previste dall'art. 3 della legge n. 662/1996, estendendo la possibilità di richiedere il condono anche ai sostituti d'imposta.

 

 

ART. 24

Comma 11: anche gli enti pubblici diversi da quelli territoriali possono avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, previa apposita autorizzazione. Non è escluso che la norma possa interessare direttamente gli Istituti.

 

 

ART. 25

Detta disposizioni in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte da parte dei contribuenti e dei sostituti d'imposta in difficoltà economica.

 

 

ART. 32

Comma 6: gli immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere venduti dalle aziende unità sanitarie locali, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, oppure concessi in locazione.

 

 

ART. 39

Comma 1: obbliga gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche (e quindi anche degli IACP) a programmare triennalmente il fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette.

 

Comma 13: stabilisce che le graduatorie dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993, hanno validità per 18 mesi dalla loro approvazione.

 

Comma 17: proroga "alla data di revisione degli ordinamenti professionali" e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 il termine di cui all'art. 12, comma 3, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

 

Comma 18: una percentuale non inferiore al 10% delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni, sempre non inferiore al 10%, deve avvenire con contratto di formazione e lavoro.

 

Comma 19: obbliga le regioni e gli enti locali ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al (solo) comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. Sembrerebbe dunque che le limitazioni di cui al comma 18 non abbiano alcun rilievo per gli Istituti.

Comma 25: la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorative siano applicati in favore del personale a tempo parziale, anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

 

Comma 27: le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge n. 662/1996, sempre in materia di part-time, si applicano al personale delle regioni e degli enti locali finché non diversamente stabilito da ciascun ente con proprio atto normativo.

 

Comma 28: attribuisce alla Guardia di Finanza i poteri di polizia giudiziaria nelle attività di controllo dei pubblici dipendenti e stabilisce che ad essa non sia opponibile il segreto d'ufficio.

 

 

ART. 41

Comma 1: al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, l'organo di direzione politica, entro il primo semestre di ogni anno, individua i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente. Gli organismi non indispensabili sono soppressi dal mese successivo e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza in materia.

 

Comma 3: l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale suddetto. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi.

 

 

 

ART. 43

Comma 1: al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fine di lucro, costituite con atto notarile.

 

Comma 2: tali iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, escludere conflitti di interessi e comportare risparmi di spesa.

 

Comma 3: per le medesime finalità le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50% dei ricavi, dedotti tutti i costi, compresi quelli per il personale, costituisce economia di bilancio.

 

Comma 4: con appositi regolamenti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, le p.a. individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo medesimo.

 

Comma 5: i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmio di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2%. La metà costituisce economia di bilancio, mentre l'altra metà incrementa le risorse per la produttività del personale e per la retribuzione di risultato dei dirigenti.

 

 

ART. 44

Consente a tutte le amministrazioni pubbliche che dismettano attività non essenziali, la possibilità di applicare le disposizioni in materia di cessione di azienda, di cui all'art. 2112 C.C.- E' possibile inoltre costituire società miste per l'esercizio delle attività dismesse.

 

 

ART. 47

Comma 1: al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza, stabiliti con appositi decreti ministeriali e compresi tra il 10 ed il 20%. Sono abrogate tutte le norme che stabiliscono, nei confronti di tali enti, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio statale.

 

Comma 3: proroga al triennio 1998-2000 i vincoli di tesoreria previsti dall'art. 8 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Gli enti interessati non possono prelevare dalla tesoreria unica più del 95% dell'importo prelevato nello stesso bimestre dell'anno precedente.

 

Comma 4: le amministrazioni interessate possono richiedere al Ministero del Tesoro deroghe ai predetti vincoli per effettive e motivate esigenze.

 

 

 

ART. 48

Commi 1 e seguenti: stabilisce le modalità con cui le autonomie regionali e locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000. In particolare si prevede che nel 1998 il fabbisogno finanziario non debba superare quello a consuntivo del 1997.

 

Comma 10: delega il Governo ad istituire una addizionale comunale all'IRPEF.

 

Comma 13: introduce lievi modifiche ai principi in materia di IRAP.

 

Comma 14: proroga per i periodi d'imposta dal 1991 al 1997 i termini previsti dagli art. 55 e 56 della legge n. 413/1991 sulla sanatoria fiscale in materia di imposte dirette ed IVA a favore degli enti pubblici, tra cui sono esplicitamente ricompresi gli IACP. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.

 

 

ART. 49

Comma 2: differisce al 28 febbraio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. E' pertanto ancora possibile per gli Istituti, formulare eventuali richieste di agevolazioni al riguardo.

 

Comma 3: proroga al 31 marzo 1998 i termini per il versamento dell'imposta comunale per la pubblicità e sulle pubbliche affissioni, nonché per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relative all'anno medesimo.

 

Comma 7: i proventi delle concessioni edilizie e di alcune sanzioni in materia urbanistica possono essere destinati anche al finanziamento della manutenzione del patrimonio comunale. La stessa norma modifica alcune disposizioni in materia di condono edilizio.

 

Comma 10: amplia la categoria di enti pubblici che possono beneficiare dei mutui agevolati della Cassa Depositi e Prestiti. D'ora in poi, pertanto, anche gli IACP potranno accedere a tale forma di finanziamento.

 

Comma 17: modifica l'art. 27 della legge n. 865/1971, in materia di piani per gli insediamenti produttivi, ampliando la possibilità di vendere le aree espropriate.

 

Comma 18: considera validi gli strumenti urbanistici già ritenuti approvati in seguito alle procedure di silenzio assenso introdotte da numerosi decreti legge non convertiti.

 

 

ART. 50

Gli enti locali, nell'ambito della loro potestà regolamentare, possono introdurre semplificazioni in materia di accertamento dei propri tributi, prevedere l'accertamento con adesione, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione fiscale nazionale.

 

 

ART. 52

Prevede un piano straordinario di verifica delle invalidità civili.

 

 

ART. 53

Comma 1: dal 1° gennaio 1998 l'Ente Poste è autorizzato alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui provvede in esclusiva alla distribuzione primaria, nonché di titoli e documenti di viaggio.

 

 

ART. 54

Comma 12: dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (indice sindacale) si intende riferito all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

Comma 14: obbliga gli enti del settore pubblico a comunicare al Ministero del Tesoro, entro il 20 gennaio 1998, i dati consuntivi della gestione di cassa per il 1997.

 

 

ART. 55

Comma 2: abroga dal 1° gennaio 1998 l'art. 10 del D.L. n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996, il quale, con effetto dal 1° gennaio 1994 aveva modificato l'art. 9, comma 1, della legge n. 537/1993. Questo, a sua volta, aveva abrogato "ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici ...". Sembra, pertanto, che in seguito all'abrogazione dell'abrogazione, sia di nuovo possibile, per gli enti pubblici, concedere contributi ai CRAL ed organismi similari.

 

Comma 9: delega il Presidente del Consiglio ad adottare misure per ridurre l'utilizzo di immobili in locazione da privati, da parte di tutte le p.a.- Queste ultime, entro il 30 giugno prossimo devono rinegoziare i contratti di affitto esistenti con i privati, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 10% il canone vigente.

 

Comma 11: esclude gli immobili degli enti disciolti e trasferiti al Ministero del Tesoro dall'ambito di applicazione della legge n. 560/1993.

 

 

ART. 59

Contiene la nuova disciplina delle pensioni di anzianità. La materia merita una specifico approfondimento, data la sua particolare complessità. Si segnalano soltanto alcune disposizioni che hanno attirato l'attenzione dello scrivente.

 

Comma 1: d'ora in poi la determinazione dell'anzianità contributiva, sia ai fini del diritto che della misura della prestazione avviene senza tener conto delle frazioni di anno.

 

Comma 3: dal 1° gennaio 1998, per tutti i beneficiari di forme pensionistiche aggiuntive o integrative del trattamento obbligatorio, dette prestazioni si conseguono esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione genarle obbligatoria di appartenenza.

 

Comma 4: su tutti i trattamenti liquidati dalla stessa data, si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

 

Comma 14: introduce ulteriori modifiche al regime di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro autonomo.

 

Comma 16: eleva, per i soli soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995; di conseguenza, per tutti gli altri interessati rimane ferma l'aliquota del 10%.

 

Comma 19: precisa che l'art. 67 del T.U. n. 1124/1965, secondo cui gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'INAIL anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo, non si applica ai lavoratori autonomi. Prevede inoltre la possibilità, su richiesta del datore di lavoro, di pagare in 4 rate il premio annuale per l'assicurazione contro gli infortuni.

 

Comma 21: stabilisce che le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti pubblici non possono essere presentate prima di 12 mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento medesimo e che qualora quest'ultimo non si verifichi, la domanda stessa decade.

 

Comma 22: in caso di evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie, non vengono applicate le sanzioni qualora l'interessato provveda a sanare spontaneamente il debito entro 6 mesi.

 

Comma 51: il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi, uno o più decreti legislativi per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli.

 

Comma 54: i pubblici dipendenti interessati dalla sospensione, con decorrenza dal 3 novembre 1997, dei trattamenti pensionistici anticipati e le cui dimissioni sono state accettate accettate dall'ente anteriormente alla predetta data, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda. Dette facoltà sono esercitate entro il 30 gennaio 1998.

 

Comma 56: sempre i pubblici dipendenti possono richiedere di trasformare l'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. In tal caso una quota della vigente aliquota contributiva, pari all'1,5%, viene destinata a previdenza complementare secondo modi e termini da definirsi con apposita trattativa con le organizzazioni sindacali.

 

Con i migliori saluti.

 

 

Anna Maria POZZO

Direttore Tecnico