Roma 26 settembre 1997
CIRCOLARE N. 154 / 1997
Prot. 827
AGLI ENTI ASSOCIATI
 
 
 
 
MP/pso
PERSONALE
 
 
OGGETTO
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 18 luglio 1997, n. 6, concernente le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale e di incompatibilità di cui la L. 662/96, art. 1, commi 56 - 65 (G.U. 22.7.97 n. 169).
 
 
 
Si segnala la circolare in oggetto, che fa seguito alla n. 3/97 - a suo tempo commentata con circolare Federcasa n. 49/97 - e fornisce ulteriori chiarimenti che, per quanto riguarda il part-time tengono anche conto delle modifiche apportate a tale riguardo dal DL 79/97 convertito in legge con la L. 140/97 (cfr. circolari Federcasa n. 67 e n. 110/97).
 
Rinviando alla lettura dell’intera circolare per gli aspetti di dettaglio, ci si limita in questa sede a richiamare l’attenzione degli associati sulle questioni che, in precedenza, non risultavano del tutto chiare.
 
La più rilevante è senza dubbio quella del divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi professionali "a chi è dipendente anche di un’altra amministrazione pubblica e che eserciti, in quanto a tempo parziale, una libera professione".
 
In proposito, la questione segnalata con la circolare Federcasa n. 110/97 (applicabilità del divieto rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici o limitatamente a quelli ora in grado di esercitare una libera professione solo in quanto transitati a part-time) non può considerarsi del tutto risolta, ma sulla base della trattazione dell’argomento svolta al punto 3 della Circolare della Funzione Pubblica sembra riacquistare credito la seconda ipotesi. Manca, nella circolare, una affermazione esplicita in tal senso, ma l’autonomia dell’ultimo capoverso del cennato punto 3 (che tratta appunto il caso dei dipendenti pubblici cui è consentita l’iscrizione ad un albo professionale pur se a tempo pieno) fa ritenere che ci si orienti verso una interpretazione meno restrittiva, di quella che sembrava prevalere in un primo momento.
 
Si segnalano inoltre le indicazioni in materia di incompatibilità, anche se complessivamente in linea con quanto già comunicato in precedenza agli altri associati. In tal ambito si deve però registrare una attenuazione del rigore circa il procedimento autorizzativo delle eventuali prestazioni extra istituzionali sotto l’aspetto che, per particolari tipi di prestazione, la relativa autorizzazione anziché di volta in volta può essere concessa sulla base di una richiesta di "breve-medio periodo".
 
Di rilievo, infine, le indicazioni in materia di servizi ispettivi (art. 1, comma della L. 662/96) ed i criteri per la determinazione del campione da cui estrarre i nominativi su cui effettuare gli accertamenti.
 
Con i migliori saluti.
 
Anna Maria POZZO
Direttore Tecnico