- Roma 26 settembre
1997
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- CIRCOLARE N. 154 /
1997
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- Prot. 827
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- AGLI ENTI
ASSOCIATI
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- MP/pso
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- PERSONALE
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- OGGETTO
- Circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica 18 luglio 1997, n. 6, concernente le
disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale e di
incompatibilità di cui la L. 662/96, art. 1, commi 56 -
65 (G.U. 22.7.97 n. 169).
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- Si segnala la circolare in
oggetto, che fa seguito alla n. 3/97 - a suo tempo
commentata con circolare Federcasa n. 49/97 - e fornisce
ulteriori chiarimenti che, per quanto riguarda il
part-time tengono anche conto delle modifiche apportate a
tale riguardo dal DL 79/97 convertito in legge con la L.
140/97 (cfr. circolari Federcasa n. 67 e n. 110/97).
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- Rinviando alla lettura
dellintera circolare per gli aspetti di dettaglio,
ci si limita in questa sede a richiamare
lattenzione degli associati sulle questioni che, in
precedenza, non risultavano del tutto chiare.
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- La più rilevante è senza
dubbio quella del divieto per le amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi professionali "a
chi è dipendente anche di unaltra amministrazione
pubblica e che eserciti, in quanto a tempo parziale, una
libera professione".
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- In proposito, la questione
segnalata con la circolare Federcasa n. 110/97
(applicabilità del divieto rispetto alla generalità dei
dipendenti pubblici o limitatamente a quelli ora in grado
di esercitare una libera professione solo in quanto
transitati a part-time) non può considerarsi del tutto
risolta, ma sulla base della trattazione
dellargomento svolta al punto 3 della Circolare
della Funzione Pubblica sembra riacquistare credito la
seconda ipotesi. Manca, nella circolare, una affermazione
esplicita in tal senso, ma lautonomia
dellultimo capoverso del cennato punto 3 (che
tratta appunto il caso dei dipendenti pubblici cui è
consentita liscrizione ad un albo professionale pur
se a tempo pieno) fa ritenere che ci si orienti verso una
interpretazione meno restrittiva, di quella che sembrava
prevalere in un primo momento.
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- Si segnalano inoltre le
indicazioni in materia di incompatibilità, anche se
complessivamente in linea con quanto già comunicato in
precedenza agli altri associati. In tal ambito si deve
però registrare una attenuazione del rigore circa il
procedimento autorizzativo delle eventuali prestazioni
extra istituzionali sotto laspetto che, per
particolari tipi di prestazione, la relativa
autorizzazione anziché di volta in volta può essere
concessa sulla base di una richiesta di "breve-medio
periodo".
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- Di rilievo, infine, le
indicazioni in materia di servizi ispettivi (art. 1,
comma della L. 662/96) ed i criteri per la determinazione
del campione da cui estrarre i nominativi su cui
effettuare gli accertamenti.
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- Con i migliori saluti.
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- Anna Maria POZZO
- Direttore Tecnico