Roma
CIRCOLARE N. 140
Prot.
AGLI ENTI ASSOCIATI
MG/as
 
 
 
 
FISCO
 
 
OGGETTO:
Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.
Concordato - Conciliazione giudiziale - Revisione.
 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997 è stato pubblicato il decreto in oggetto - che è entrato in vigore il 1° agosto 1997 - in attuazione dell’art. 3, comma 12, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
Il Decreto ha introdotto rilevanti modifiche all’istituto dell’accertamento con adesione a regime. La più importante è quella relativa all’ambito temporale di applicazione.
 
Infatti l’art. 2, comma 6 del nuovo testo prevede esplicitamente la possibilità di accedere all’accertamento con adesione anche per gli anni rientranti nell’ambito di applicazione del "concordato di massa" (art. 3 D.L. 564/94 convertito con legge 656/94) e del "concordato 1994" (art. 2 legge 662/96).
 
Pertanto, a partire dal 1° agosto c.a., il concordato a regime diviene applicabile anche agli anni 1994 e precedenti.
 
Va tuttavia tenuto presente che per alcuni periodi sono prescritti i termini di accertamento, pertanto, tenuto conto della proroga introdotta dall’art. 57, commi 1 e 2 della legge n. 413/91, sono attualmente definibili, ai fini sia delle imposte dirette che dell’IVA, gli anni 1990, ‘92 e ‘93 e, ai fini delle imposte dirette gli anni 1989 e 1991, in quanto, per tali anni, non dovrà essere versata l’IVA dovuta sui maggiori corrispettivi, come ha precisato il Ministro delle Finanze con circolare n. 197/E del 9 luglio 1997.
 
L’entrata in vigore del provvedimento rappresenta l’occasione per un riepilogo generale delle nuove regole e per valutare le novità soprattutto dal punto di vista della convenienza del nuovo concordato :
 
Ambito di applicazione
Sono interessati tutti i contribuenti per tutte le tipologie di reddito, compresi i sostituti d’imposta.
 
Effetti
Il concordato non è impugnabile, non è integrabile, non è modificabile. Pertanto esso non rappresenta una definizione del periodo di imposta dato che l’ufficio mantiene la possibilità di eseguire nuovi accertamenti a determinate condizioni.
La procedura di adesione comporta la non punibilità agli effetti penali. Le uniche ipotesi di reato che rimangono punibili sono quelle relative alla ipotesi di falso (ritenute non effettuate, documenti alterati, fatture per operazioni inesistenti e così via).
 
 
 
 
Sanzioni
Per le violazioni che riguardano i tributi definiti e il contenuto delle dichiarazioni le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo. Rimane salva l’applicazione delle sanzioni in misura piena in alcuni casi.
 
La procedura
La definizione deve avvenire presso l’ufficio delle Entrate competente previo invito a comparire da parte dell’ufficio.
Anche il contribuente può farsi parte attiva del concordato in due ipotesi :
- se ha subito accessi o verifiche
- se ha ricevuto un avviso di accertamento
 
Sospensione dei termini
A partire dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente opera una sospensione dei termini di impugnativa, di effettuazione dei pagamenti, di iscrizione provvisoria a ruolo per un periodo di 90 giorni.
 
Pagamenti
Il versamento delle somme dovute per il concordato deve avvenire entro 20 giorni dall’atto di adesione. E’ ammesso i pagamento in forma rateale fino a un massimo di otto scadenze trimestrali (12 per gli importi superiori a 100 milioni). In questa ipotesi sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali.
 
Con i migliori saluti
 
 
 
 
Il Coordinatore Tecnico
Anna Maria POZZO