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- CIRCOLARE N. 140
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- OGGETTO:
- Decreto Legislativo 19 giugno 1997
n. 218.
- Concordato - Conciliazione
giudiziale - Revisione.
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- Sulla Gazzetta Ufficiale n.
165 del 17 luglio 1997 è stato pubblicato il decreto in
oggetto - che è entrato in vigore il 1° agosto 1997 -
in attuazione dellart. 3, comma 12, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662.
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- Il Decreto ha introdotto
rilevanti modifiche allistituto
dellaccertamento con adesione a regime. La più
importante è quella relativa allambito temporale
di applicazione.
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- Infatti lart. 2, comma
6 del nuovo testo prevede esplicitamente la possibilità
di accedere allaccertamento con adesione anche per
gli anni rientranti nellambito di applicazione del
"concordato di massa" (art. 3 D.L. 564/94
convertito con legge 656/94) e del "concordato
1994" (art. 2 legge 662/96).
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- Pertanto, a partire dal 1°
agosto c.a., il concordato a regime diviene applicabile
anche agli anni 1994 e precedenti.
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- Va tuttavia tenuto presente
che per alcuni periodi sono prescritti i termini di
accertamento, pertanto, tenuto conto della proroga
introdotta dallart. 57, commi 1 e 2 della legge n.
413/91, sono attualmente definibili, ai fini sia delle
imposte dirette che dellIVA, gli anni 1990,
92 e 93 e, ai fini delle imposte dirette gli
anni 1989 e 1991, in quanto, per tali anni, non dovrà
essere versata lIVA dovuta sui maggiori
corrispettivi, come ha precisato il Ministro delle
Finanze con circolare n. 197/E del 9 luglio 1997.
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- Lentrata in vigore del
provvedimento rappresenta loccasione per un
riepilogo generale delle nuove regole e per valutare le
novità soprattutto dal punto di vista della convenienza
del nuovo concordato :
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- Ambito di applicazione
- Sono interessati tutti i
contribuenti per tutte le tipologie di reddito,
compresi i sostituti dimposta.
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- Effetti
- Il concordato non è
impugnabile, non è integrabile, non è modificabile.
Pertanto esso non rappresenta una definizione del
periodo di imposta dato che lufficio mantiene
la possibilità di eseguire nuovi accertamenti a
determinate condizioni.
- La procedura di adesione
comporta la non punibilità agli effetti penali. Le
uniche ipotesi di reato che rimangono punibili sono
quelle relative alla ipotesi di falso (ritenute non
effettuate, documenti alterati, fatture per
operazioni inesistenti e così via).
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- Sanzioni
- Per le violazioni che
riguardano i tributi definiti e il contenuto delle
dichiarazioni le sanzioni si applicano nella misura
di un quarto del minimo. Rimane salva
lapplicazione delle sanzioni in misura piena in
alcuni casi.
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- La procedura
- La definizione deve
avvenire presso lufficio delle Entrate
competente previo invito a comparire da parte
dellufficio.
- Anche il contribuente
può farsi parte attiva del concordato in due
ipotesi :
- - se ha subito accessi o
verifiche
- - se ha ricevuto un
avviso di accertamento
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- Sospensione dei
termini
- A partire dalla data di
presentazione dellistanza da parte del
contribuente opera una sospensione dei termini di
impugnativa, di effettuazione dei pagamenti, di
iscrizione provvisoria a ruolo per un periodo di 90
giorni.
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- Pagamenti
- Il versamento delle somme
dovute per il concordato deve avvenire entro 20
giorni dallatto di adesione. E ammesso i
pagamento in forma rateale fino a un massimo di otto
scadenze trimestrali (12 per gli importi superiori a
100 milioni). In questa ipotesi sulle rate successive
alla prima si applicano gli interessi legali.
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- Con i migliori saluti
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- Il Coordinatore Tecnico
- Anna Maria POZZO
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