Roma 31 luglio 1997
CIRCOLARE N. 134 /1997
Prot. 709
AGLI ENTI ASSOCIATI
 
 
 
 
GN /rc
LAVORI PUBBLICI
 
 
OGGETTO:
D.L. 25.3.1997, n. 67 - G.U. 26.3.1997, n. 71 convertito con modificazioni in Legge 23.5.1997, n. 132 - G.U. 23.5.1997, n. 119.
 
 
 
 
Si segnala all’attenzione degli enti associati che l’art. 19 del D.L. 25.3.1997, n. 67 come modificato dalla legge di conversione 23.5.1997, n. 132 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni processuali relative ai giudizi avanti i Tribunali Regionali Amministrativi ed il Consiglio di Stato quando essi hanno per oggetto "provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative ad esse connessi" e "provvedimenti di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione di aree ad esse destinate" (1° co.).
 
Nei suddetti giudizi il TAR, chiamato a decidere sulla domanda di sospensione e il Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata, possono definire immediatamente il merito con motivazione in forma abbreviata (2° co.).
(Nella legge di conversione è sparito l’inciso "quando accerta l’irricevibilità o l’inammissibilità o infondatezza del ricorso").
 
Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza con deposito in cancelleria (3° co.).
 
Per facilitare il calcolo dei termini si propone la seguente tabella.
 
TERMINI TERMINI
FASE ORDINARI ACCELERATI
(gg) (gg)
- Notifica ricorso
60
30
- Deposito ricorso
30
15
- Fissazione udienza Camera di Consiglio
10
5
- Deposito documenti
20
10
- Deposito memorie
10
5
- Costituzione in giudizio parte resistente e controinteressati e per ricorso incidentale
50
25
- Deposito sentenza
45
22-23
- Notifica impugnazione al Consiglio di Stato sia dell’ordinanza di sospensione che della sentenza
60
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trattandosi di questioni ritenute urgenti in dipendenza della abbreviazione dei termini stabilita dalla legge si ritiene cautelativamente che non debba applicarsi la sospensione dei termini nel periodo feriale.
 
Sempre con riferimento all’abbreviazione dei termini, non essendo stata prevista una disciplina transitoria, deve ritenersi che solo a seguito della pubblicazione della legge di conversione (G.U. 24.5.1997) che ha introdotto la specificazione "tutti", siano dimezzati anche i termini per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza di sospensione e avverso la sentenza di merito, apparendo la precedente formulazione riferita esclusivamente ai termini di cui al 2° comma.
 
Risulta inoltre che da alcune parti è stata sollevata eccezione di incostituzionalità della norma per violazione del diritto di difesa.
 
Per completezza si ricordano anche le disposizioni dei successivi commi.
 
Nel caso di concessione del provvedimento cautelare l’istanza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro 60 gg. (4° co.).
 
Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il Giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare (5° co.).
 
Avverso le sentenze del TAR può essere proposto appello immediato subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre perentoriamente entro 30 gg. dalla notifica della sentenza (6° co.).
 
Cordiali saluti.
 
Il Direttore Tecnico
Anna Maria POZZO