Roma 13 giugno 1997
CIRCOLARE N. 113 /1997
Prot. 564
AGLI ENTI ASSOCIATI
 
 
 
 
SG/
GESTIONE PATRIMONIO



OGGETTO
Decreto legislativo 9 maggio 1997, n°. 123 (Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n° 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 1997.


Facciamo seguito alla circolare n. 78 del 29 aprile 1997 per riportare in sintesi il contenuto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 123 del 9 maggio 1997 alla legge 675/1996 d'interesse degli Istituti.
La possibilità di introdurre norme integrative e correttive della materia era espressamente prevista dalla legge 676/1996 (Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). La tempestività delle prime disposizioni modificative conferma la linea di tendenza in atto sulla normativa in questione: sottolinearne l'importanza, ridimensionando le difficoltà applicative inevitabili nell'attuale fase di allineamento alla disciplina europea sulla privacy e sostenere l'attivazione delle norme con opportune misure semplificative, non ammettendone invece rinvii (come quelli ripetutamente richiesti, ma respinti, relativi alla sua entrata in vigore).
Le norme di maggiore interesse per gli Istituti riguardano il rinvio di alcuni termini e la possibilità di informare oralmente gli interessati sul trattamento.
La modifica relativa a quest'ultima norma costituisce una misura di coordinamento tra due disposizioni, quella relativa al consenso dell'interessato al trattamento dei dati (art. 11) che può essere fornito anche oralmente purché documentato per iscritto e la norma ora modificata (art. 10, comma 1), che ammetteva l'informativa all'interessato solo per iscritto. La specularità delle due discipline comporta che la forma scritta è ora richiesta per l'informativa - come per l'altro caso - non più ad substantiam, ma ad probationem.
I termini rinviati al 30 novembre 1997 sono in particolare:
  1. quello di richiesta di autorizzazione al Garante sul trattamento di dati sensibili (art. 22), cui gli enti erano in precedenza tenuti entro l'8 giugno 1997;
  2. quello previsto per l'informativa all'interessato quando i dati personali non siano raccolti presso l'interessato stesso (art. 10, comma 3);
  3. quello previsto per la comunicazione al Garante di trattamenti (comunicazione e diffusione) di dati personali da parte di enti pubblici non economici quando non siano previste da norme di legge o di regolamento, ma risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 27, comma 2).
Le modifiche sono riassunte nel prospetto allegato.
Seguiranno ulteriori comunicazioni sulla normativa in questione, attualmente oggetto di studio dei gruppi di lavoro Gestione del patrimonio e Contenzioso legale di Federcasa, allo scopo di approfondirne gli aspetti giuridici, proporre soluzioni operative che semplifichino al massimo l'applicazione della legge e fornire documentazione di supporto (modelli, schemi, ecc.) all'attività gestionale degli enti.
Con i migliori saluti.
Enrico APPETECCHIA
Direttore Generale










Allegato :
Prospetto riepilogo modifiche
ctt (DL123-97.doc/23/06/97) - circolar

RIEPILOGO MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO


MODIFICA
ARTICOLO DECRETO 123
NORMA PRECEDENTE
ARTICOLO LEGGE 675
possibilità di informare oralmente i soggetti interessati dai trattamenti
art. 1
l'informativa doveva essere fornita necessariamente per iscritto
art. 10 comma 1
modifica della denominazione del Garante, ora "Garante per la protezione dei dati personali"
art. 3, comma 1
art. 5
la denominazione originaria era "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
art. 30 comma 1
art. 42 commi 1, 4
disposizioni aggiuntive sulla formazione dell'ufficio del Garante
art. 3, commi 2 e 3
 
 
art. 33
rinvio del termine per la richiesta di autorizzazione al Garante al 30 novembre 1997
art. 4 comma 1
il termine era fissato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge
art. 41, comma 7
rinvio termine per l'informativa del trattamento di dati non raccolti presso l'interessato al 30 novembre 1997
art. 4 comma 2
all'atto della registrazione dei dati e comunque non oltre la prima comunicazione
art. 41 comma 7bis
art. 10 comma 3
rinvio termine per la comunicazione di trattamenti da parte di enti pubblici (non economici) al 30 novembre 1997
art. 4 comma 2
la comunicazione doveva essere preventiva
art. 41 comma 7bis
art. 27 comma 2