| Il Gruppo di lavoro personale
ha affrontato l'esame della disposizione contrattuale in oggetto nell'intento di fornire
utili indicazioni agli enti associati sui contenuti delle polizze assicurative da
stipulare e quindi, essenzialmente, circa i "rischi di responsabilità civile"
alla cui copertura tali polizze devono essere dirette. E'
stata quindi effettuata, innanzitutto, una ricognizione della vigente normativa in materia
di responsabilità, civile e patrimoniale, dei dipendenti pubblici, le cui conclusioni -
riportate nel documento allegato - fanno ritenere che tali responsabilità siano
attualmente limitate ai soli casi di dolo o colpa grave.
Si tratta cioè, esattamente, delle fattispecie che l'art. 7 in
discorso esclude espressamente dalla copertura assicurativa.
A fronte di tale contraddizione si è contattata l'ARAN, che ha
ufficiosamente confermato la necessità di una diversa disciplina contrattuale della
materia.
Al momento non si è quindi in grado di fornire indirizzi per
l'attuazione del ripetuto art. 7, ma si ritiene che lo studio prodotto rivesta comunque
interesse per gli enti associati, sotto il profilo della individuazione delle diverse
figure di responsabilità ricollegabili alla attività dei dipendenti.
Con i migliori saluti.
Enrico APPETECCHIA
Direttore Generale
Allegato
OGGETTO: Assicurazione per la responsabilità civile e patrocinio legale dei dirigenti.
Il c.c.n.l. per il personale dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali, valevole
per il biennio economico 1996-97, all'art. 7, prevede che "... le amministrazioni
assumono ... iniziative a favore dei dirigenti per provvedere alla copertura assicurativa
collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del
giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza
di fatto ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di obblighi di
ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave."
Per meglio comprendere l'effettiva portata della norma, si reputa opportuno esaminare
brevemente l'attuale regime della responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti
pubblici.
In conformità al principio dettato dall'art. 28 Cost., questi rispondono dei danni
prodotti con il loro comportamento nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
- direttamente verso i terzi estranei (responsabilità civile);
- verso l'amministrazione (responsabilità patrimoniale).
La responsabilità civile o diretta dell'impiegato è disciplinata dagli artt. 22 e
seguenti del T.U. 10.1.1957, n. 3, i quali limitano, sotto il profilo dell'elemento
psicologico, detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.
L'elemento della antigiuridicità può consistere non solo nella violazione di norme
imperative di legge o di norme di comune diligenza o prudenza, ma anche nell'inerzia e
cioè nel fatto che l'impiegato si rifiuti o ritardi ingiustificatamente atti o
operazioni, al cui compimento egli sia tenuto.
Per il danno invece arrecato all'amministrazione o che questa debba risarcire ai privati,
il funzionario è chiamato a rispondere per responsabilità patrimoniale innanzi alla
Corte dei Conti.
Essa può assumere due forme:
a) responsabilità amministrativa: che incombe sugli impiegati i quali abbiano prodotto un
danno economico all'Amministrazione;
b) responsabilità contabile: propria degli agenti contabili, cioè dei dipendenti che
maneggiano denaro o hanno in custodia beni dell'Amministrazione stessa.
Gli elementi necessari per affermare la responsabilità amministrativa sono: la violazione
dei doveri d'ufficio, il danno erariale, il comportamento doloso o colposo ed il nesso di
causalità tra detto comportamento ed il danno (C. Conti, I, 31.3.1989, n. 128; 9.2.1989,
n. 60).
L'elemento psicologico della colpa ricorre in tutti i casi di negligenza, imprudenza,
imperizia e violazione delle comuni norme di diligenza e prudenza.
E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità
amministrativa ha natura contrattuale, essendo fondata sul mancato adempimento di uno
specifico obbligo derivante dal rapporto giuridico intercorrente tra l'impiegato e
l'Amministrazione (C.Conti, I, 17.4.1989, n. 148; 1°.2.1989, n. 34; 13.5.1987, n. 77;
14.2.1986, n. 98; 26.5.1982, n. 67), dalla quale trae origine un'obbligazione di natura
risarcitoria e non sanzionatoria (C.Conti, I, 23.2.1989, n. 76; 9.2.1989, n. 60;
24.3.1981, n. 25).
Tale natura contrattuale della responsabilità amministrativa comportava, fino a poco
tempo fa, che i pubblici impiegati rispondevano verso la p.A. per dolo, colpa grave e
colpa lieve, ma non per colpa lievissima (C. Conti, I, 8.2.1989, n. 46).
Recentemente però l'art. 3 del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito in legge 20.12.1996,
n. 693, ha limitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei Conti ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando
l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.
Si ricorda, a questo proposito, che per colpa grave si intende un comportamento tale da
integrare un alto tasso di prevedibilità rispetto alla realizzazione dell'evento, di modo
che la condotta trasgressiva risulti collegata all'evento stesso da un grado talmente
ampio di probabilità da consentire di ipotizzare l'effettiva previsione dell'evento
(C.Conti, sez. giur. Reg. Sardegna, 22.9.1986, n. 346/R).
La responsabilità contabile si distingue da quella amministrativa perché implica
l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un soggetto
detto "agente contabile" ed ha anch'essa natura contrattuale, essendo fondata
sul mancato adempimento di obblighi di servizio cui consegue il danno erariale (C. Conti,
I, 2.10.1981, n. 101).
L'obbligazione che ne discende ha carattere restitutorio con contenuto pecuniario, essendo
volta al recupero del denaro di cui aveva il maneggio l'agente contabile (C. Conti, I,
14.12.1985, n. 776; II, 21.11.1988, n. 253; 5.5.1989, n. 113).
Gli elementi costitutivi della responsabilità contabile sono i medesimi della
responsabilità amministrativa.
Il danno si verifica per il fatto stesso della mancata restituzione o della omessa
dimostrazione del legittimo uso dei valori avuti in consegna, necessariamente implicanti
una perdita per l'erario (C.Conti, I, 25.1.1989, n. 21; 9.1.1984, n. 7).
Dalla breve disamina effettuata discende dunque che, attualmente, gli impiegati pubblici
rispondono, sia nei confronti dei terzi, che dell'amministrazione, esclusivamente per dolo
o colpa grave, cosicché la previsione di cui all'art. 7 del c.c.n.l. del personale
dirigenziale degli enti locali appare del tutto inutile, anche per quanto riguarda gli
oneri di assistenza legale, in quanto già a carico dei rispettivi enti a norma dell'art.
40 del c.c.n.l. 1983-85, dell'art. 22 del d.p.r. 347/83 e dell'art. 67 del d.p.r. 269/87.
Sembra del resto che la stessa ARAN abbia intenzione di ridisciplinare l'argomento,
tenendo conto della recente evoluzione normativa verificatasi in materia e sopra
illustrata.
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