Roma, 2 maggio 1997
CIRCOLARE N. 82 / 1997
Prot. 408
AGLI ENTI ASSOCIATI
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AP/pso
PROGRAMMAZIONE



OGGETTO
Applicazione Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, Art. 14

La nostra precedente circolare n. 57 ha posto in evidenza come l'art. 14 primo comma del DL 67/97 (cosiddetto sblocca cantieri) rappresenti una grande opportunità per gli Istituti che possono proporre alle Regioni di rilocalizzare i finanziamenti del piano decennale, non ancora appaltati, su interventi di recupero ai sensi dell'art. 31 b), c) e d) ed evitare così la revoca da parte dello Stato per un successivo riparto tra le Regioni.
Non è chiaro come si possa applicare la norma a tutti i finanziamenti ERP, compresi quelli di edilizia agevolata, ne per quale ragione il legislatore introduca la scadenza della gara d'appalto quando, fino ad oggi, i tempi di attuazione degli interventi - e le eventuali conseguenti revoche dei finanziamenti - sono sempre stati determinati dalla data d'inizio lavori (art. 9 Legge 457/78).
E' invece interessante notare come gli importi dei programmi non appaltati vadano considerati al netto delle spese già sostenute o impegnate.
In sede di prima applicazione pare opportuno considerare i finanziamenti della sola edilizia sovvenzionata e che gli istituti interessati alla rilocalizzazione dei fondi per il recupero del proprio patrimonio procedano :
Nel far ciò, sarà opportuno che gli Istituti mettano in evidenza le cause di blocco dei programmi, distinguendo fra le situazioni in cui non sia possibile intravvedere una prospettiva di sblocco, e quelle in cui sia possibile avviare il cantiere in tempi successivi. Le Regioni, infatti, devono provvedere prossimamente al riparto dei fondi stanziati con il comma 63 dell'art. 2 della legge 662/96 (residui ex Gescal anni 1992-93-94), e, quando sarà emanato il relativo provvedimento di legge, ai residui del 1995.


In quella sede sarà sicuramente possibile reinserire nel programma regionale, previa verifica di fattibilità, quegli interventi che siano stati momentaneamente accantonati, e che, grazie anche al mantenimento dei fondi per acquisizione aree e urbanizzazioni e per progettazione, potranno essere immediatamente realizzabili.
Pare questa l'occasione per introdurre in modo generalizzato nella programmazione regionale un meccanismo di programmazione in più fasi " a scorrimento ", che consenta di anticipare la fase di preparazione dell'intervento, spesso lunga e faticosa, rispetto a quella di realizzazione.
Il secondo comma risolve invece un problema di destinazione dei proventi delle vendite ex lege 560/93, laddove individua la possibilità di intervenire (fino al 25% delle disponibilità) nell'edilizia agevolata per la locazione, consentendo esplicitamente agli Enti Gestori di reinvestire i ricavi in operazioni maggiormente remunerative, rispondendo ad una quota di mercato altrimenti insoddisfatta. Tale procedura era già stata prevista ed autorizzata da alcune regioni agli istituti, nell'approvazione dei piani di reinvestimento.
Questa precisazione e la fissazione di una percentuale risultano quanto mai opportune, mentre gli effetti dell'applicazione di tale norma a tutti i finanziamenti del quadriennio 92/95 potranno essere valutati in tempi successivi, stante l'attuale stato di attuazione della programmazione regionale e locale.
Con i migliori saluti.

Enrico APPETECCHIA
Direttore Generale