- Roma, 2 maggio
1997
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- CIRCOLARE N. 82 /
1997
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- Prot. 408
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- AGLI ENTI ASSOCIATI
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- fax
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-
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- AP/pso
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- PROGRAMMAZIONE
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- OGGETTO
- Applicazione Decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione, Art. 14
- La nostra precedente circolare n. 57
ha posto in evidenza come l'art. 14 primo comma del DL
67/97 (cosiddetto sblocca cantieri) rappresenti una
grande opportunità per gli Istituti che possono proporre
alle Regioni di rilocalizzare i finanziamenti del piano
decennale, non ancora appaltati, su interventi di
recupero ai sensi dell'art. 31 b), c) e d) ed evitare
così la revoca da parte dello Stato per un successivo
riparto tra le Regioni.
- Non è chiaro come si possa applicare
la norma a tutti i finanziamenti ERP, compresi quelli di
edilizia agevolata, ne per quale ragione il legislatore
introduca la scadenza della gara d'appalto quando, fino
ad oggi, i tempi di attuazione degli interventi - e le
eventuali conseguenti revoche dei finanziamenti - sono
sempre stati determinati dalla data d'inizio lavori (art.
9 Legge 457/78).
- E' invece interessante notare come gli
importi dei programmi non appaltati vadano considerati al
netto delle spese già sostenute o impegnate.
- In sede di prima applicazione pare
opportuno considerare i finanziamenti della sola edilizia
sovvenzionata e che gli istituti interessati alla
rilocalizzazione dei fondi per il recupero del proprio
patrimonio procedano :
- ad una ricognizione dei lavori
non appaltati, attraverso i dati dei tabulati
trimestrali e delle situazioni di cassa in
loro possesso ;
- ad una verifica delle
effettive disponibilità del Piano Decennale,
condotta presso la Regione di appartenenza ;
- alla quantificazione delle
spese impiegate o impegnate per i programmi
originari, comprendendovi le spese di
programmazione e progettazione, gli oneri
concessori, di acquisizione aree ed
urbanizzazione ;
- alla redazione della proposta
per la regione, entro i 90 gg. previsti.
- Nel far ciò, sarà opportuno che gli
Istituti mettano in evidenza le cause di blocco dei
programmi, distinguendo fra le situazioni in cui non sia
possibile intravvedere una prospettiva di sblocco, e
quelle in cui sia possibile avviare il cantiere in tempi
successivi. Le Regioni, infatti, devono provvedere
prossimamente al riparto dei fondi stanziati con il comma
63 dell'art. 2 della legge 662/96 (residui ex Gescal anni
1992-93-94), e, quando sarà emanato il relativo
provvedimento di legge, ai residui del 1995.
- In quella sede sarà sicuramente
possibile reinserire nel programma regionale, previa
verifica di fattibilità, quegli interventi che siano
stati momentaneamente accantonati, e che, grazie anche al
mantenimento dei fondi per acquisizione aree e
urbanizzazioni e per progettazione, potranno essere
immediatamente realizzabili.
- Pare questa l'occasione per introdurre
in modo generalizzato nella programmazione regionale un
meccanismo di programmazione in più fasi " a
scorrimento ", che consenta di anticipare la fase di
preparazione dell'intervento, spesso lunga e faticosa,
rispetto a quella di realizzazione.
- Il secondo comma risolve invece un
problema di destinazione dei proventi delle vendite ex
lege 560/93, laddove individua la possibilità di
intervenire (fino al 25% delle disponibilità)
nell'edilizia agevolata per la locazione, consentendo
esplicitamente agli Enti Gestori di reinvestire i ricavi
in operazioni maggiormente remunerative, rispondendo ad
una quota di mercato altrimenti insoddisfatta. Tale
procedura era già stata prevista ed autorizzata da
alcune regioni agli istituti, nell'approvazione dei piani
di reinvestimento.
- Questa precisazione e la fissazione di
una percentuale risultano quanto mai opportune, mentre
gli effetti dell'applicazione di tale norma a tutti i
finanziamenti del quadriennio 92/95 potranno essere
valutati in tempi successivi, stante l'attuale stato di
attuazione della programmazione regionale e locale.
- Con i migliori saluti.
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Enrico APPETECCHIA
-
Direttore Generale