Roma 30 aprile 1997
CIRCOLARE N. 80 / 1997
Prot. 399
AGLI ENTI ASSOCIATI
 
 
 
 
AP/ap
LAVORI PUBBLICI



OGGETTO
Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 18 marzo 1997, n. 41/97
D.lgs 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione.

Il 24 marzo è entrato in vigore il D.lgs 14 agosto 1996, n. 494, che prevede una serie di pesanti obblighi relativi alla sicurezza dei cantieri a carico dei committenti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato una prima circolare che intende dare una serie di risposte, in particolare sull'entrata in vigore delle norme e sul regime transitorio.
Considerati i numerosi dubbi interpretativi, che tuttavia permangono, il Gruppo di lavoro Normative e Impianti di Federcasa ha deciso di approfondire l'argomento, anche in collaborazione con rappresentanti dei Gruppi Normative Appalti e Personale, al fine di verificare anche il coordinamento con le altre normative che regolano il settore, in particolare la legge 109/94 e con il regime contrattuale dei dipendenti dei nostri Enti.
Nel frattempo, però, il Gruppo di lavoro ha risposto a una serie di quesiti puntuali inviati da alcuni IACP, che si ritiene rivestano interesse generale. Per questo motivo ne alleghiamo una sintesi alla presente circolare, unitamente al testo della circolare ministeriale di cui all'oggetto.
Con i migliori saluti.

Enrico APPETECCHIA
Direttore Generale










ALLEGATI
- Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 18 marzo 1997, n. 41/97
- Risposte a quesiti degli IACP
DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

RISPOSTE A QUESITI DEGLI IACP

Quesito
Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 494/96, l'Istituto deve nominare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri. Si chiede se i funzionari o dirigenti tecnici (laureati ingegneri o architetti), dipendenti degli IACP, con ampia esperienza di direzione dei lavori per conto degli Istituti, in qualità di Direttore dei lavori o Ingegnere capo ex RD 350/895, ma non di direttori tecnici di cantiere o di responsabile diretto della sicurezza nei cantieri, abbiano i requisiti per poter essere designati coordinatori ai sensi del citato D.lgs 494.
Parere
Il D.lgs 14 agosto 1996, n. 494 prevede all'art. 10, comma 4, la possibilità di esonero dall'attestato conseguito attraverso l'effettuazione di appositi corsi di aggiornamento per "i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazione che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore".
In relazione a tale esonero pare doversi richiamare alla sostanza del dettato legislativo, per cui si ritiene che l'attribuzione degli incarichi di coordinatore della progettazione e dell'esecuzione dei lavori non possa prescindere dalla effettiva preparazione tecnica specifica sui problemi della sicurezza che ogni soggetto delegato dall'Amministrazione deve possedere.
Ci pare che questa sia l'occasione per una riqualificazione delle competenze interne degli Enti attraverso appositi corsi di formazione.

Quesito
Che cosa intende l'articolo 3 del Decreto legislativo 494/96 con la dizione "uomini/giorni"?
Parere
La dizione del D.lgs 494/96 sta ad indicare il numero di giorni/uomo preventivamente ritenuti necessari a eseguire l'opera (1 lavoratore per 100 giorni, 2 lavoratori per 50 giorni e così via), a nulla rilevando il rapporto di dipendenza o meno dall'impresa appaltatrice.
In assenza della possibilità di un calcolo analitico preciso, un metodo di calcolo empirico che si può consigliare consiste nel dividere l'importo previsto nei documenti progettuali per la mano d'opera per il costo medio giornaliero degli addetti.
Riportiamo l'attenzione sul fatto che il D.lgs 494/96 impone limiti diversi in termini di uomini/giorno a seconda che si tratti di cantieri con la presenza di una o più imprese. Nel caso dell'edilizia residenziale che consente un ampio ricorso al subappalto, si può dunque considerare ricorrente il caso di "presenza anche non contemporanea di più imprese" (art. 3, comma 3, lett. a).

Quesito
Il 24 marzo 1997 entra in vigore il Decreto legislativo 494/96. In relazione a ciò, l'Istituto pone una serie di quesiti:
1. Il primo riguarda il problema del comportamento da assumere rispetto alle differenti fasi in cui si trovano i lavori (progettazione esecutiva avviata o terminata, appalto aggiudicato, contratto stipulato, ecc);
2. Il secondo riguarda il momento in cui si deve nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri: prima della gara di appalto o prima della consegna dei lavori?
3. Il terzo riguarda l'imputazione dei costi conseguente l'adozione delle misure di sicurezza;
4. A chi compete l'onere della verifica dell'esposizione personale quotidiana dei lavoratori a fonti di rumore?

Parere
1. In relazione al momento di applicazione della nuova normativa sembra possibile riferirsi per ora all'indirizzo espresso nella Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 18 marzo 1997, n. 41/97, al punto 1, secondo la quale l'obbligo si estende ai cantieri in cui "l'incarico di progettazione" sia stato affidato formalmente dopo il 24 marzo 1997. Va rilevato peraltro che in ogni caso per i progetti affidati prima di tale data, sembra requisito minimo l'obbligo permanente di redigere e rispettare, in via transitoria, il piano di sicurezza ex art. 18 della legge 55/90 e l'applicazione del D. lgs 626/94, a carico dell'appaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D. lgs 494/96 il coordinatore dell'esecuzione dei lavori deve essere nominato prima dell'affidamento dei lavori.
3. Gli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza sono da intendersi comprese nelle spese generali dell'impresa.
4. Il piano di sicurezza fornito dal Committente dovrà limitarsi a prescrivere il rispetto dei limiti di legge da parte dell'impresa, la cui verifica puntuale, anche ai sensi del D. lgs. 626/94, è a carico dell'impresa stessa. Sarà invece compito del coordinatore dell'esecuzione accertarsi che l'impresa abbia effettuato tutte le misurazioni del caso.
Allegato n.1