- Roma 30 aprile
1997
|
- CIRCOLARE N. 80 /
1997
|
- Prot. 399
|
- AGLI ENTI ASSOCIATI
|
-
|
-
|
- AP/ap
|
- LAVORI PUBBLICI
|
- OGGETTO
- Circolare del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, 18 marzo 1997, n. 41/97
D.lgs 14 agosto 1996, n. 494, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime
direttive per l'applicazione.
- Il 24 marzo è entrato in vigore il
D.lgs 14 agosto 1996, n. 494, che prevede una serie di
pesanti obblighi relativi alla sicurezza dei cantieri a
carico dei committenti.
- Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ha emanato una prima circolare che
intende dare una serie di risposte, in particolare
sull'entrata in vigore delle norme e sul regime
transitorio.
- Considerati i numerosi dubbi
interpretativi, che tuttavia permangono, il Gruppo di
lavoro Normative e Impianti di Federcasa ha deciso di
approfondire l'argomento, anche in collaborazione con
rappresentanti dei Gruppi Normative Appalti e Personale,
al fine di verificare anche il coordinamento con le altre
normative che regolano il settore, in particolare la
legge 109/94 e con il regime contrattuale dei dipendenti
dei nostri Enti.
- Nel frattempo, però, il Gruppo di
lavoro ha risposto a una serie di quesiti puntuali
inviati da alcuni IACP, che si ritiene rivestano
interesse generale. Per questo motivo ne alleghiamo una
sintesi alla presente circolare, unitamente al testo
della circolare ministeriale di cui all'oggetto.
- Con i migliori saluti.
-
Enrico APPETECCHIA
-
Direttore Generale
- ALLEGATI
- - Circolare del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, 18 marzo 1997, n. 41/97
- - Risposte a quesiti degli IACP
- DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996,
N. 494
- Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime
- di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili
- RISPOSTE A QUESITI DEGLI IACP
- Quesito
- Con l'entrata in vigore del Decreto
legislativo 494/96, l'Istituto deve nominare il
coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori ai fini della sicurezza nei cantieri. Si chiede se
i funzionari o dirigenti tecnici (laureati ingegneri o
architetti), dipendenti degli IACP, con ampia esperienza
di direzione dei lavori per conto degli Istituti, in
qualità di Direttore dei lavori o Ingegnere capo ex RD
350/895, ma non di direttori tecnici di cantiere o di
responsabile diretto della sicurezza nei cantieri,
abbiano i requisiti per poter essere designati
coordinatori ai sensi del citato D.lgs 494.
- Parere
- Il D.lgs 14 agosto 1996, n. 494
prevede all'art. 10, comma 4, la possibilità di esonero
dall'attestato conseguito attraverso l'effettuazione di
appositi corsi di aggiornamento per "i dipendenti in
servizio presso pubbliche amministrazione che esplicano
nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di
coordinatore".
- In relazione a tale esonero pare
doversi richiamare alla sostanza del dettato legislativo,
per cui si ritiene che l'attribuzione degli incarichi di
coordinatore della progettazione e dell'esecuzione dei
lavori non possa prescindere dalla effettiva preparazione
tecnica specifica sui problemi della sicurezza che ogni
soggetto delegato dall'Amministrazione deve possedere.
- Ci pare che questa sia l'occasione per
una riqualificazione delle competenze interne degli Enti
attraverso appositi corsi di formazione.
- Quesito
- Che cosa intende l'articolo 3 del
Decreto legislativo 494/96 con la dizione
"uomini/giorni"?
- Parere
- La dizione del D.lgs 494/96 sta ad
indicare il numero di giorni/uomo preventivamente
ritenuti necessari a eseguire l'opera (1 lavoratore per
100 giorni, 2 lavoratori per 50 giorni e così via), a
nulla rilevando il rapporto di dipendenza o meno
dall'impresa appaltatrice.
- In assenza della possibilità di un
calcolo analitico preciso, un metodo di calcolo empirico
che si può consigliare consiste nel dividere l'importo
previsto nei documenti progettuali per la mano d'opera
per il costo medio giornaliero degli addetti.
- Riportiamo l'attenzione sul fatto che
il D.lgs 494/96 impone limiti diversi in termini di
uomini/giorno a seconda che si tratti di cantieri con la
presenza di una o più imprese. Nel caso dell'edilizia
residenziale che consente un ampio ricorso al subappalto,
si può dunque considerare ricorrente il caso di
"presenza anche non contemporanea di più
imprese" (art. 3, comma 3, lett. a).
- Quesito
- Il 24 marzo 1997 entra in vigore il
Decreto legislativo 494/96. In relazione a ciò,
l'Istituto pone una serie di quesiti:
- 1. Il primo riguarda il problema del
comportamento da assumere rispetto alle differenti fasi
in cui si trovano i lavori (progettazione esecutiva
avviata o terminata, appalto aggiudicato, contratto
stipulato, ecc);
- 2. Il secondo riguarda il momento in
cui si deve nominare il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ai fini della sicurezza nei cantieri: prima della
gara di appalto o prima della consegna dei lavori?
- 3. Il terzo riguarda l'imputazione dei
costi conseguente l'adozione delle misure di sicurezza;
- 4. A chi compete l'onere della
verifica dell'esposizione personale quotidiana dei
lavoratori a fonti di rumore?
- Parere
- 1. In relazione al momento di
applicazione della nuova normativa sembra possibile
riferirsi per ora all'indirizzo espresso nella Circolare
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 18
marzo 1997, n. 41/97, al punto 1, secondo la quale
l'obbligo si estende ai cantieri in cui "l'incarico
di progettazione" sia stato affidato formalmente
dopo il 24 marzo 1997. Va rilevato peraltro che in ogni
caso per i progetti affidati prima di tale data, sembra
requisito minimo l'obbligo permanente di redigere e
rispettare, in via transitoria, il piano di sicurezza ex
art. 18 della legge 55/90 e l'applicazione del D. lgs
626/94, a carico dell'appaltatore.
- 2. Ai sensi dell'art. 3, comma
4 del D. lgs 494/96 il coordinatore dell'esecuzione dei
lavori deve essere nominato prima dell'affidamento dei
lavori.
- 3. Gli oneri per il rispetto
delle norme di sicurezza sono da intendersi comprese
nelle spese generali dell'impresa.
- 4. Il piano di sicurezza
fornito dal Committente dovrà limitarsi a prescrivere il
rispetto dei limiti di legge da parte dell'impresa, la
cui verifica puntuale, anche ai sensi del D. lgs. 626/94,
è a carico dell'impresa stessa. Sarà invece compito del
coordinatore dell'esecuzione accertarsi che l'impresa
abbia effettuato tutte le misurazioni del caso.
- Allegato
n.1