DPR 9 dicembre 1996 N. 695 -
Regolamento recante norme per la semplificazione delle
scritture contabili.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 1997 è stato pubblicato il regolamento in
oggetto che recepisce la delega contenuta nella legge 28
dicembre 1995 n. 549 (legge finanziaria).
Si illustrano, in sintesi, le
semplificazioni recate dal regolamento.
In materia di imposta sui
redditi :
ai fini dell'obbligo della
tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, i
limiti originariamente previsti in lire 2
miliardi per l'ammontare dei ricavi e in lire 500
milioni per il valore complessivo delle rimanenze
vengono elevati rispettivamente a lire 10
miliardi e a lire 2 miliardi (articolo 1) ;
le annotazioni necessarie, ai
fini del riconoscimento dell'ammortamento
fiscale, possono essere effettuate in scritture
contabili già istituite, quali il libro degli
inventari, anziché sul registro dei beni
ammortizzabili (articolo 2 comma 1) ;
viene abrogata la disposizione
che subordina l'ammissibilità della deduzione
delle spese e degli altri componenti negativi di
reddito, per i quali è prescritta la
registrazione in apposite scritture contabili,
alla loro annotazione nelle scritture stesse
(articolo 5).
In materia di IVA :
il limite minimo di ogni
singola fattura attiva, al di sotto del quale è
consentita l'annotazione riepilogativa è elevato
da lire 50.000 a lire 300.000 (articolo 6 comma
1) ;
è prevista la possibilità di
annotare le fatture di acquisto entro il quarto
mese successivo a quello del ricevimento delle
stesse (articolo 6 comma 5).
è consentita l'annotazione
mediante documento riepilogativo, delle scritture
di acquisto ricevute, se ciascuna di esse è di
importo inferiore a lire 300.000 (articolo 6
comma 6).