Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica
Suppl. Ord. G.U. n. 303 del 28
dicembre 1996
La legge sulla manovra finanziaria per
il 1997 contiene varie norme che interessano la
programmazione dell'edilizia residenziale pubblica. In
particolare, i commi da 63 a 88 dell'art. 2 contengono
gli elementi principali già contenuti nel decaduto DL
491.
Riassumiamo di seguito i principali
provvedimenti.
Art. 2
Comma 63. Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex
Gescal
Il testo è già stato commentato
nelle nostre precedenti circolari sui vari DL decaduti.
Le modifiche introdotte con la conversione riguardano:
- punto c) 100 miliardi per la
realizzazione di interventi da destinare alla soluzione
di problemi abitativi di particolari categorie sociali,
quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con
portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a
sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari
coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione
abitativa. Le modalità per la concessione dei
finanziamenti e i criteri per l'individuazione delle
particolari categorie sociali saranno definiti con DM del
Ministro dei Lavori pubblici da emanarsi entro il 26
febbraio 1997 (comma 65).
- punto d), 800 miliardi da ripartire
fra le regioni: il 25% massimo dovrà essere destinato
alla realizzazione di alloggi con le modalità dell'art.
9 della legge 493/93 (agevolata in locazione permanente o
per un minimo di otto anni, realizzata da IACP, comuni,
cooperative di abitazione e imprese).
Comma 64. Destinazione dei fondi
dell'art. 2 lett. f) legge 457/78
Consente l'utilizzo di tali fondi
anche per interventi di riqualificazione urbana, purché
in ambiti a prevalente insediamento di ERP o nelle zone
omogenee A e B (DM 2 aprile 1968).
Comma 65. Programmi straordinari
art. 4 legge 94/82 e altre leggi speciali
Il comma prevede, fra l'altro, una
variazione del termine per l'inizio dei lavori per gli
interventi sperimentali (art. 2 lett. f della legge
457/78 e art. 4 legge 94/82), spostato al 31 gennaio
1997, e procedure di surroga in caso di mancato
rilascio della concessione edilizia.
Comma 66. Massimali per gli
interventi di sperimentazione di cui al comma 65
Consente l'applicazione dei massimali
di costo approvati con DM 5 agosto 1994 ai programmi
dell'art. 4 della legge 94/82, con il conseguente
adeguamento del finanziamento.
Non si applica ai programmi dell'art.
2 lett. f della legge 457/78.
Comma 67. Utilizzo dei residui dei
fondi di agevolata ex art. 3 legge 118/85 e art. 22,
comma 3 della legge 67/88
Comma 68. Interventi di
sperimentazione ex art. 2 lett. f) legge 457/78
Proroga al 31 gennaio 1997 il
termine per l'inizio dei lavori per gli interventi ai
quali si sia già applicata la procedura di surroga del
Sindaco per il rilascio della concessione edilizia.
Comma 69. Accordo di programma per
interventi sperimentali
Estende a tutti i programmi
sperimentali la possibilità di adottare un accordo di
programma, con termini simili a quelli che il successivo Comma
73 prevede per i programmi dell'art. 18 della legge
203/90.
Comma 70. Applicazione dell'art. 51
legge 865/71
Elimina il comma dell'art. 2 della
legge 10/77 che poneva un temine (prorogato più volte,
ultimamente dal DL 491, fino al 31.12.1996) per
l'applicazione dell'art. 51 della legge 865/71, oltre a
limitarne l'applicazione ai comuni con popolazione
superiore a 20 mila abitanti.
La disposizione è dunque ora
applicabile senza alcun limite, nei casi previsti
dall'art. 51.
Comma 71. Destinazione dei fondi
residui dell'art. 18 della legge 203/90 ai programmi di
riqualificazione urbana (art. 2, comma 2, legge 179/91).
Comma 72. Semplificazione delle
procedure di finanziamento degli interventidell'art.
18 della legge 203/90 e delle procedure di revoca dei
fondi
Comma 73 e 74. Modifica dei termini
per gli accordi di programma e il rilascio delle
concessioni edilizie per gli interventi dell'art. 18
della legge 203/90
Comma 75. Nuovi termini per la
programmazione regionale
Modifica i termini per la
programmazione regionale, prevedendo quanto segue.
I nuovi termini scattano decorsi i dieci
mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
regionale del provvedimento di individuazione dei
soggetti attuatori, senza che si sia pervenuti
all'inizio dei lavori.
- entro 60 giorni la Regione
ridetermina la localizzazione e l'individuazione dei
soggettiattuatori.
- In caso di inadempienza, o trascorsi
inutilmente altri dieci mesi, il Ministero dei
lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi 60
giorni, un accordo di programma con la partecipazione
dei rappresentanti degli operatori pubblici e privati.
Comma 76. Interpretazione autentica
dell'art. 3, comma 8 della legge 179/92
Il provvedimento di individuazione
dei soggetti attuatori, sostituisce il provvedimento
di localizzazione nell'iter procedurale della
programmazione regionale.
Comma 77. Conferenza dei servizi
obbligatoria per tutte le opere pubbliche.
Commi 78 e 79. Verifiche
archeologiche preliminari
Il comma 63 stanzia, alla lett. e) 17
miliardi per tali verifiche, da utilizzare dai comuni.
Commi da 80 a 85. Riguardano il
ripiano dei disavanzi degli IACP e sono commentati in
separata circolare.
Comma 88. Convalida degli atti
adottati sulla base dei decreti legge decaduti
Comma 203. Procedure di
concertazione
Introduce e definisce vari istituti
per la concertazione fra soggetti coinvolti
nell'attuazione di programmi di intervento che
coinvolgono più soggetti e più risorse finanziarie:
- Programmazione negoziata
- Intesa istituzionale di programma
- Accordo di programma quadro
- Patto territoriale
- Contratto di programma
- Contratto di area
Art. 3
Commi 60-64. Cessione di aree nei
piani di zona
Sposta al 31 dicembre 1997 il termine
per la cessione in proprietà delle aree cedute in
diritto di superficie e detta ulteriori norme in merito.