Roma 21 gennaio 1997
CIRCOLARE N. 15/ 1997
Prot. 76
AGLI ENTI ASSOCIATI
AP/ap
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIO
 
OGGETTO
Legge 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Suppl. Ord. G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996
La legge sulla manovra finanziaria per il 1997 contiene varie norme che interessano la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica. In particolare, i commi da 63 a 88 dell'art. 2 contengono gli elementi principali già contenuti nel decaduto DL 491.
Riassumiamo di seguito i principali provvedimenti.
Art. 2

Comma 63. Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal
Il testo è già stato commentato nelle nostre precedenti circolari sui vari DL decaduti. Le modifiche introdotte con la conversione riguardano:
- punto c) 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali, quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa. Le modalità per la concessione dei finanziamenti e i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali saranno definiti con DM del Ministro dei Lavori pubblici da emanarsi entro il 26 febbraio 1997 (comma 65).
- punto d), 800 miliardi da ripartire fra le regioni: il 25% massimo dovrà essere destinato alla realizzazione di alloggi con le modalità dell'art. 9 della legge 493/93 (agevolata in locazione permanente o per un minimo di otto anni, realizzata da IACP, comuni, cooperative di abitazione e imprese).
Comma 64. Destinazione dei fondi dell'art. 2 lett. f) legge 457/78
Consente l'utilizzo di tali fondi anche per interventi di riqualificazione urbana, purché in ambiti a prevalente insediamento di ERP o nelle zone omogenee A e B (DM 2 aprile 1968).
Comma 65. Programmi straordinari art. 4 legge 94/82 e altre leggi speciali
Il comma prevede, fra l'altro, una variazione del termine per l'inizio dei lavori per gli interventi sperimentali (art. 2 lett. f della legge 457/78 e art. 4 legge 94/82), spostato al 31 gennaio 1997, e procedure di surroga in caso di mancato rilascio della concessione edilizia.
Comma 66. Massimali per gli interventi di sperimentazione di cui al comma 65
Consente l'applicazione dei massimali di costo approvati con DM 5 agosto 1994 ai programmi dell'art. 4 della legge 94/82, con il conseguente adeguamento del finanziamento.
Non si applica ai programmi dell'art. 2 lett. f della legge 457/78.
Comma 67. Utilizzo dei residui dei fondi di agevolata ex art. 3 legge 118/85 e art. 22, comma 3 della legge 67/88

Comma 68. Interventi di sperimentazione ex art. 2 lett. f) legge 457/78
Proroga al 31 gennaio 1997 il termine per l'inizio dei lavori per gli interventi ai quali si sia già applicata la procedura di surroga del Sindaco per il rilascio della concessione edilizia.
Comma 69. Accordo di programma per interventi sperimentali
Estende a tutti i programmi sperimentali la possibilità di adottare un accordo di programma, con termini simili a quelli che il successivo Comma 73 prevede per i programmi dell'art. 18 della legge 203/90.
Comma 70. Applicazione dell'art. 51 legge 865/71
Elimina il comma dell'art. 2 della legge 10/77 che poneva un temine (prorogato più volte, ultimamente dal DL 491, fino al 31.12.1996) per l'applicazione dell'art. 51 della legge 865/71, oltre a limitarne l'applicazione ai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti.
La disposizione è dunque ora applicabile senza alcun limite, nei casi previsti dall'art. 51.
Comma 71. Destinazione dei fondi residui dell'art. 18 della legge 203/90 ai programmi di riqualificazione urbana (art. 2, comma 2, legge 179/91).
Comma 72. Semplificazione delle procedure di finanziamento degli interventi dell'art. 18 della legge 203/90 e delle procedure di revoca dei fondi
Comma 73 e 74. Modifica dei termini per gli accordi di programma e il rilascio delle concessioni edilizie per gli interventi dell'art. 18 della legge 203/90
Comma 75. Nuovi termini per la programmazione regionale
Modifica i termini per la programmazione regionale, prevedendo quanto segue.
I nuovi termini scattano decorsi i dieci mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del provvedimento di individuazione dei soggetti attuatori, senza che si sia pervenuti all'inizio dei lavori.
- entro 60 giorni la Regione ridetermina la localizzazione e l'individuazione dei soggetti attuatori.
- In caso di inadempienza, o trascorsi inutilmente altri dieci mesi, il Ministero dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi 60 giorni, un accordo di programma con la partecipazione dei rappresentanti degli operatori pubblici e privati.
Comma 76. Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 8 della legge 179/92
Il provvedimento di individuazione dei soggetti attuatori, sostituisce il provvedimento di localizzazione nell'iter procedurale della programmazione regionale.
Comma 77. Conferenza dei servizi obbligatoria per tutte le opere pubbliche.
Commi 78 e 79. Verifiche archeologiche preliminari
Il comma 63 stanzia, alla lett. e) 17 miliardi per tali verifiche, da utilizzare dai comuni.
Commi da 80 a 85. Riguardano il ripiano dei disavanzi degli IACP e sono commentati in separata circolare.
Comma 88. Convalida degli atti adottati sulla base dei decreti legge decaduti
Comma 203. Procedure di concertazione
Introduce e definisce vari istituti per la concertazione fra soggetti coinvolti nell'attuazione di programmi di intervento che coinvolgono più soggetti e più risorse finanziarie:
- Programmazione negoziata
- Intesa istituzionale di programma
- Accordo di programma quadro
- Patto territoriale
- Contratto di programma
- Contratto di area
Art. 3
Commi 60-64. Cessione di aree nei piani di zona
Sposta al 31 dicembre 1997 il termine per la cessione in proprietà delle aree cedute in diritto di superficie e detta ulteriori norme in merito.
Con i migliori saluti.

Enrico APPETECCHIA
Direttore Generale