Roma 14 gennaio 1997
CIRCOLARE N. 9 / 1997
Prot. 40
AGLI ENTI ASSOCIATI
FAX
 

 

MG/rc
FINANZA E CONTABILITA'
 

 

FISCO
 
OGGETTO
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
"Misure urgenti di razionalizzazione della Finanza pubblica"
(Suppl. ord. n. 233 alla G.U. n. 303 del 28.12.1996)


Sul supplemento ordinario n. 233 alla G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996 è stata pubblicata la Legge in oggetto, riguardante la manovra finanziaria '97.
Le norme concernenti il personale, l'urbanistica, l'edilizia ed i lavori pubblici sono all'esame degli uffici competenti e saranno oggetto di prossime circolari.
Qui di seguito si segnalano e si commentano le norme fiscali che interessano gli enti associati.

ART. 1
Comma 126 - Indennità dipendenti pubblici e organi di revisione
La disposizione prevede che i dipendenti pubblici che fanno parte di organi amministrativi, di revisione o di collegi sindacali per ciascun incarico, avranno una riduzione su quanto dovuto pari al 5% per gli importi che superano i 5 milioni lordi annui, pari al 10% per quelli che superano i 10 milioni e pari al 20% per quelli che superano i 20 milioni. La norma in questione richiama l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993 il quale chiarisce che si considerano amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, ecc.

ART. 2

Commi 80 - 85 - Risanamento degli Istituti
Le norme prevedono la possibilità, per gli IACP, comunque denominati, in stato di dissesto dichiarato dalla Regione, di ripianare il disavanzo finanziario, mediante accensione di mutui da richiedere alla Cassa depositi e prestiti e previa elaborazione di un piano di risanamento da elaborare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, approvato dalla Regione.
Il piano deve indicare :
  1. l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relativi agli ammortamenti ;
  2. i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione ;
  3. l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione ;
  4. il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione ;
  5. i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli di alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dal comma 14) dell'art. 1 della Legge 560/1993.
Al riguardo la FEDERCASA-ANIACAP promuoverà un a riunione con gli enti interessati per definire i criteri e le procedure da adottare, per presentare alla Cassa depositi e prestiti, le richieste di concessione del mutuo a ripiano.
Comma 88 - Sanatoria del D.L. n. 491/1996
Reca una clausola di salvaguardia secondo la quale : ... "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 188/1995 e successive reiterazioni fino al più recente D.L. n. 491/1996 (ben otto reiterazioni)".
Detta norma è però, entrata in vigore soltanto dal 1° gennaio 1997 e, pertanto, essa non potrà valere per il periodo "di vacatio".
In ogni caso è opportuno chiarire che la norma di salvaguardia non costituisce una sorta di "prorogatio" delle norme contenute nel decreto legge, ma vale soltanto a tenere in vigore gli effetti "medio tempore" concretizzatisi sulla base dei decreti legge decaduti.
Commi 91 e 92 - Riduzione delle anticipazioni
Viene fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere, alle imprese aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, anticipazioni sul prezzo dei contratti stipulati, superiore al 5%, esclusa IVA.
La disposizione si applica ai contratti aggiudicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
Commi 117 - 124 - Parco auto
Le norme stabiliscono che gli enti pubblici non economici dovranno censire, entro il 1° luglio 1997, gli autoveicoli in dotazione secondo le modalità che saranno indicate con decreto del Ministero del Tesoro.
Comunque per l'esercizio 1997 è fatto divieto agli enti non territoriali del settore pubblico allargato di acquistare autovetture.
Comma 150 - Imposta di bollo
La norma riprende le disposizioni contenute nell'art. 6 del D.L. n. 565/1995, cioè del decreto che era il completamento della manovra di finanza pubblica per il 1996 e che è stato più volte reiterato nel corso del 1996 e commentato dalla Federazione con apposite circolari.
La previsione riguarda l'aumento da 15 a 20 mila lire dell'imposta di bollo a decorrere dal 1° gennaio 1996 e l'aumento da 2.000 a 2.500 lire dell'imposta fissa sugli atti quali fatture, note, conti, ricevute, quietanze, estratti conto, lettere di addebitamento e di accreditamento non relative ad operazioni soggette ad IVA.
Comma 185 - Interessi legali
La disposizione contenuta in questo comma stabilisce che il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d'anno.
La norma ritorna al passato, nella misura del saggio legale, cioè a quanto disponeva l'art. 1284 del codice civile, con il quale era fissato nel 5% il saggio dell'interesse legale, rimasto in vigore fino a quando il legislatore, prima con valenza civile (art. 1 della Legge 26 novembre 1990 n. 353) e, poi, con valenza esclusivamente fiscale (art. 13, comma 2 della Legge 29 dicembre 1990 n. 408) aveva portato il tasso dell'interesse legale al 10%.
La norma ha inoltre previsto, modificando l'art. 1284 del codice civile, che il saggio legale degli interessi non sarà più legato a provvedimenti aventi il rango di legge, ma la sua misura sarà determinata con decreto del Ministero del Tesoro, da adottarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il nuovo saggio sarà applicabile.
Trascorso questo termine rimane vigente il tasso dell'anno precedente.
Conseguentemente, dal 1° gennaio 1997, gli enti associati dovranno calcolare le rate di ammortamento del prezzo di cessione degli alloggi, da cedere ai sensi della Legge n. 560/1993, con pagamento rateale del prezzo, al tasso annuo d'interesse del 5%.

ART. 3

Commi 2 e 3 - Detraibilità e deducibilità delle spese mediche
La norma modifica, con effetto dal periodo d'imposta 1996, il regime della detraibilità e deducibilità delle spese mediche.
Saranno interamente deducibili dal reddito le spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione che sono sostenute dai portatori di handicap.
E' stata quindi abrogata la franchigia prevista dall'art. 10 comma 1), lettera b) del D.P.R. 917/86 di lire 500 mila ai fini della deducibilità delle spese.
La norma inoltre modifica la detraibilità delle spese mediche specialistiche di cui all'art. 13 bis del D.P.R. n. 917/86.
Il 22% di detrazione delle spese sanitarie potrà essere calcolato escludendo le spese sino a 250 mila lire.
La detraibilità riguarda esclusivamente le spese specialistiche e chirurgiche nonché le protesi dentarie e sanitarie in genere.
Commi 6 e 7 - Fringe benefit
Queste norme contengono modifiche all'art. 48 del D.P.R. n. 917/86 in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Infatti viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 1997 il valore della prestazione sostitutiva della mensa aziendale che rimane in esenzione di IRPEF è pari a 10 mila lire. Gli importi che eccedono questa franchigia diventano imponibili.
In sostanza i buoni pasto corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti in luogo del servizio di mensa aziendale entrano nella base imponibile di lavoro dipendente per l'eccedenza rispetto alle 10 mila lire. Viene inoltre stabilito che, per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendete, costituirà reddito di lavoro dipendente una quota convenzionale pari al 30% di un importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 30 mila Km, calcolato in base al costo chilometrico di esercizio rilevabile dalle tariffe ACI.
Commi 9 e 11 - Condono Fringe benefit
Le disposizioni riaprono il termine per presentare le dichiarazioni integrative e versare, senza applicazione di sanzioni, le ritenute sui compensi e sui rimborsi spese corrisposti ai dipendenti sino a tutto il 30 settembre 1996. Dette ritenute dovranno essere corrisposte entro il 31 maggio 1997.
Commi 48 e 49 - Rivalutazione degli estimi catastali ai fini ICI e di ogni altra imposta
Le norme prevedono che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini ICI e di ogni altra imposta.
Prevedono inoltre la elevazione della deduzione ai fini IRPEF per l'abitazione principale a 1 milione e 100 mila lire.
La norma non riguarda la rivalutazione degli estimi degli alloggi da cedere ai sensi della Legge 560/93
Commi 50 e 51 - Aumento dei redditi dominicali e agrari
Vengono aumentati, sempre fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo e ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dell'80% e quelli agrari del 70%, mentre per le altre imposte (ICI, registro) la rivalutazione prevista per i soli redditi dominicali è del 25%.
Si precisa che gli incrementi di cui sopra sono da calcolare sull'importo posto a base della rivalutazione (rispettivamente del 55% e del 45%) fissato dall'art. 31 comma 1) della Legge n. 724/94.
Comma 52 - Decorrenza degli aumenti
La norma fissa la decorrenza degli aumenti e delle deduzioni di cui ai commi precedenti :
  1. per le imposte sui redditi e l'ICI : dal periodo di imposta successivo a quella in corso al 31.12.1996 ;
  2. per le altre imposte e ai fini degli atti pubblici, giudiziari e alle scritture private presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio1997.
Commi 53 e 54 - Aliquote applicabili dai Comuni
Notevoli modifiche vengono introdotte al D.L.vo 504/92 per quanto riguarda le aliquote applicabili dai Comuni.
Infatti viene previsto che i comuni, con provvedimento da adottare entro il 15/4/1997 possono fissare l'aliquota tra il 4% e il 7%, soglia oggi accessibile solo ai comuni che si trovano in condizioni di deficit.
Comma 55 - Riduzione e detrazioni dall'imposta anche per gli IACP
Il comma prevede la sostituzione dell'art. 8 del D. L.vo n. 504/92 con il quale viene concessa la riduzione del 50% dell'imposta ICI per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e la possibilità per il proprietario di "autocertificare" lo stato dell'edificio invece di chiedere la perizia comunale.
Viene elevata la detrazione ordinaria per la prima casa da 180 a 200 mila lire.
Inoltre le amministrazioni comunali potranno, a decorrere dal 1997, abbattere l'imposta dovuta del 50% o in alternativa maggiorare la detrazione da 200 mila lire fino ad un massimo di 500 mila lire nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Si sottolinea che le disposizioni riguardanti le riduzioni e le agevolazioni del comma in esame, si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti che che vedranno ridurre il carico fiscale della gestione immobiliare di 200 mila lire annue per unità immobiliare.
Commi 66 - 67 - Revisione della soggettività passiva dell'IVA
Le disposizioni contenute in questi commi conferiscono al Governo la delega a legiferare entro il 1° ottobre 1997 in materia di IVA, per rivedere nel rispetto della normativa comunitaria, il presupposto della soggettività passiva, la disciplina delle detrazioni e quella dei regimi speciali.
Comma 120 - Concordato fiscale a regime e conciliazione
Entro il 1° luglio 1997 verranno rivisti i criteri posti a base della disciplina del Concordato a regime sia per le imposte dirette sia per le imposte indirette, armonizzando anche le previsioni concordatarie con quanto previsto in materia di conciliazione giudiziale.
Comma 133 - Sanzioni fiscali
La norma delega il Governo ad emanare, entro 1° gennaio 1998, uno o più decreti legislativi che dovranno intervenire per riordinare tutta la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie le cui norme attuali sono ispirate dai principi contenuti nella Legge n. 4/1929.
Commi 134 - 136 - Delega per semplificazione degli adempimenti.
Viene delegato il Governo ad emanare decreti legislativi entro il 1° luglio e il 1° novembre 1997 per provvedere a legiferare in merito a :
  1. unificazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, con particolare riferimento alla modulistica che dovrà rilevare i dati e gli elementi necessari alla liquidazione delle imposte ;
  2. unificazione delle modalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte ;
  3. instaurazione di procedure automatizzate che semplifichino i rimborsi relativi all'imposta sui redditi e all'IVA, nonché alle altre imposte e tasse indirette sugli affari.
Commi 143 - 149 - Istituzione dell'IREP e revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF
Le norme contenute nei commi in oggetto, delegano il Governo ad emanare, entro il 1° dicembre 1997, decreti legislativi e finalizzati a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a ridurre il costo del lavoro e a riformare il sistema tributario, attraverso :
  1. l'istituzione dell'IREP, la nuova imposta regionale sull'attività produttive e di un'addizionale regionale dell'IRPEF in sostituzione dei contributi al servizio sanitario e la relativa addizionale, l'ILOR, l'ICIAP, la tassa di concessione della partita IVA, l'imposta sul patrimonio delle imprese ;
  2. la revisione degli scaglioni di reddito delle aliquote e delle detrazioni IRPEF ;
  3. la revisione dei tributi locali con contestuale soppressione delle tasse di concessione comunale della TOSAP, delle addizionali locali sui consumi energetici, dell'imposta di trascrizione sulle formalità relative agli autoveicoli e della relativa addizionale provinciale ;
  4. la revisione dell'imposta di registro sugli atti relativi ai veicoli, la devoluzione ai comuni dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali sugli atti relativi ai diritti sugli immobili.
Per quanto riguarda l'IREP si precisa che si tratterà di un tributo a carattere reale che interesserà tutte le imprese, i lavoratori autonomi gli enti commerciali e non commerciali e le amministrazioni pubbliche.
Pertanto anche gli IACP, comunque denominati, saranno soggetti al nuovo tributo.
Il meccanismo impositivo si articolerà nell'applicazione di un prelievo inizialmente stabilito fra il 3,5% e il 4,5% su una base imponibile determinato con criteri specifici per ciascuna categoria di soggetti passivi.
L'imposta sarà applicata quindi al valore aggiunto globale annuo prodotto nel territorio della regione in cui il soggetto passivo esercita l'attività.
L'IREP avrà dei riflessi sull'impostazione dei bilanci degli IACP i quali, per la determinazione della base imponibile IREP, dovranno riclassificare il conto economico sul modello delle società di capitali (art. 2425 c.c.).
L'IREP non sarà deducibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IRPEG e il relativo contenzioso sarà devoluto alle commissioni tributarie.
Per quanto riguarda la revisione degli scaglioni di reddito delle aliquote il comma 145) prevede, in primo luogo, la riduzione a cinque del numero delle aliquote e la conseguente revisione degli scaglioni per la fissazione dell'aliquota minima fra il 18% e il 20% e quella massima del 46%.
Al fine di evitare aggravi sui contribuenti verrà modificato il regime delle detrazioni e in particolare saranno ridisegnate le detrazioni per carichi familiari.
Il comma 146) prevede l'introduzione dell'addizionale dell'IRPEF la cui aliquota sarà fissata fra lo 0,5% e l'1% e si applicherà alla base imponibile come determinata agli effetti dell'IRPEF, ridotta in funzione delle detrazioni riconosciute ai fini del tributo.
Commi 154 - 155 - Classamento dei terreni e dei fabbricati
Le norme dispongono che dal 1° gennaio 1997 siano riviste le regolamentazioni del catasto delle province e dei comuni e le zone censuarie.
Le disposizioni danno ampio spazio all'autonomia comunale in ordine alle competenze territoriali, alle tariffe e revisione delle rendite catastali.
Commi 194 - 203 - Contributo straordinario per l'Europa
Queste disposizioni istituiscono e disciplinano il contributo straordinario per l'Europa che le persone fisiche saranno chiamate a corrispondere sui redditi dell'anno 1996. Il prelievo avrà struttura simile all'IRPEF e graverà sul corrispondente imponibile attraverso un sistema progressivo che prevede l'esenzione fino a 7.200.000 e l'applicazione di una aliquota crescente (da un minimo dell'1% al massimo del 3,5%) sui redditi superiori a detta soglia.
Dall'importo del contributo così determinato, che è indeducibile a tutti gli effetti verranno dedotti :
I lavoratori dipendenti si vedranno trattenere il contributo direttamente dai datori di lavoro sulle retribuzioni relative ai mesi da marzo a novembre 1997.
L'applicazione del contributo sarà disciplinata analogamente all'IRPEF sia per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione e le procedure di accertamento, riscossione, rimborso e contenzioso, sia per quanto attiene alle modalità di certificazione da parte dei sostituti d'imposta e all'assistenza fiscale dei Caaf.

Commi 204 - 210 - Sanatoria per IVA e imposte sui redditi non versate dal 1993 al 1996
Le disposizioni contenute in questi commi prevedono una forma di sanatoria delle violazioni di mancato pagamento dell'IVA e delle imposte dirette negli anni 93, 94, 95 e 96.
Una sorta di provvedimento operoso straordinario che consentirà agli Istituti morosi di regolarizzare la loro posizione con il fisco senza applicazione degli interessi e delle ordinarie sanzioni, versando solo una soprattassa variabile in funzione dell'annualità d'imposta interessata e riguardo all'IVA, del fatto che la violazione sia o non sia già stata constatata.
Commi 211- 213 - Acconto sul TFR
Viene previsto un prelievo del 2% sull'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato con più di cinque dipendenti al 31 dicembre 1996 a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti, dai dipendenti.
L'importo sul quale calcolare il prelievo è quello rivalutato e al netto delle somme erogate a titolo di anticipazione alla data di entrata in vigore della legge.
L'importo che deve essere versato dalle imprese dovrà essere indicato dai sostituti d'imposta nella dichiarazione Mod. 770 e dovrà essere pagato in due tranche di uguale importo al 31 luglio e al 30 novembre 1997.
Si precisa che l'ammontare delle somme dovute dai sostituti costituisce un credito di imposta che potrà essere utilizzato ai fini del versamento delle ritenute sui trattamenti di fine rapporto.
Con i migliori saluti.

Enrico APPETECCHIA
Direttore Generale