- Roma 14 gennaio
1997
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- CIRCOLARE N. 9 /
1997
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- Prot. 40
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- AGLI ENTI ASSOCIATI
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- FAX
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- MG/rc
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- FINANZA E
CONTABILITA'
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- FISCO
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- OGGETTO
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- "Misure urgenti di
razionalizzazione della Finanza pubblica"
- (Suppl. ord. n. 233 alla G.U. n.
303 del 28.12.1996)
- Sul supplemento ordinario n. 233 alla
G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996 è stata pubblicata la
Legge in oggetto, riguardante la manovra finanziaria '97.
- Le norme concernenti il personale,
l'urbanistica, l'edilizia ed i lavori pubblici sono
all'esame degli uffici competenti e saranno oggetto di
prossime circolari.
- Qui di seguito si segnalano e si
commentano le norme fiscali che interessano gli enti
associati.
- Comma 126 - Indennità
dipendenti pubblici e organi di revisione
- La disposizione prevede che i
dipendenti pubblici che fanno parte di organi
amministrativi, di revisione o di collegi sindacali per
ciascun incarico, avranno una riduzione su quanto dovuto
pari al 5% per gli importi che superano i 5 milioni lordi
annui, pari al 10% per quelli che superano i 10 milioni e
pari al 20% per quelli che superano i 20 milioni. La
norma in questione richiama l'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 il quale chiarisce che
si considerano amministrazioni pubbliche tutte le
amministrazioni dello Stato, gli enti locali, ecc.
- Commi 80 - 85 - Risanamento
degli Istituti
- Le norme prevedono la possibilità,
per gli IACP, comunque denominati, in stato di dissesto
dichiarato dalla Regione, di ripianare il disavanzo
finanziario, mediante accensione di mutui da richiedere
alla Cassa depositi e prestiti e previa elaborazione di
un piano di risanamento da elaborare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della Legge, approvato dalla
Regione.
- Il piano deve indicare :
- l'entità del disavanzo
finanziario, con esclusione di componenti
relativi agli ammortamenti ;
- i criteri seguiti per
calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause
che ne hanno determinato la formazione ;
- l'entità dell'anticipazione
di cui viene richiesta la concessione ;
- il periodo di ammortamento
dell'anticipazione e le modalità di
restituzione ;
- i proventi mediante i quali si
intende assicurare il pagamento delle rate di
ammortamento del mutuo, compresi quelli di
alienazione degli alloggi, in quote diverse da
quelle previste dal comma 14) dell'art. 1 della
Legge 560/1993.
- Al riguardo la FEDERCASA-ANIACAP
promuoverà un a riunione con gli enti interessati per
definire i criteri e le procedure da adottare, per
presentare alla Cassa depositi e prestiti, le richieste
di concessione del mutuo a ripiano.
- Comma 88 - Sanatoria del D.L. n.
491/1996
- Reca una clausola di salvaguardia
secondo la quale : ... "restano validi gli atti
e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto legge 188/1995 e successive reiterazioni fino al
più recente D.L. n. 491/1996 (ben otto
reiterazioni)".
- Detta norma è però, entrata in
vigore soltanto dal 1° gennaio 1997 e, pertanto, essa
non potrà valere per il periodo "di vacatio".
- In ogni caso è opportuno chiarire che
la norma di salvaguardia non costituisce una sorta di
"prorogatio" delle norme contenute nel decreto
legge, ma vale soltanto a tenere in vigore gli effetti
"medio tempore" concretizzatisi sulla base dei
decreti legge decaduti.
- Commi 91 e 92 - Riduzione delle
anticipazioni
- Viene fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di concedere, alle imprese
aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture,
anticipazioni sul prezzo dei contratti stipulati,
superiore al 5%, esclusa IVA.
- La disposizione si applica ai
contratti aggiudicati a partire dalla data di entrata in
vigore della legge.
- Commi 117 - 124 - Parco auto
- Le norme stabiliscono che gli enti
pubblici non economici dovranno censire, entro il 1°
luglio 1997, gli autoveicoli in dotazione secondo le
modalità che saranno indicate con decreto del Ministero
del Tesoro.
- Comunque per l'esercizio 1997 è fatto
divieto agli enti non territoriali del settore pubblico
allargato di acquistare autovetture.
- Comma 150 - Imposta di bollo
- La norma riprende le disposizioni
contenute nell'art. 6 del D.L. n. 565/1995, cioè del
decreto che era il completamento della manovra di finanza
pubblica per il 1996 e che è stato più volte reiterato
nel corso del 1996 e commentato dalla Federazione con
apposite circolari.
- La previsione riguarda l'aumento da 15
a 20 mila lire dell'imposta di bollo a decorrere dal 1°
gennaio 1996 e l'aumento da 2.000 a 2.500 lire
dell'imposta fissa sugli atti quali fatture, note, conti,
ricevute, quietanze, estratti conto, lettere di
addebitamento e di accreditamento non relative ad
operazioni soggette ad IVA.
- Comma 185 - Interessi legali
- La disposizione contenuta in questo
comma stabilisce che il saggio degli interessi legali è
determinato in misura pari al 5% in ragione d'anno.
- La norma ritorna al passato, nella
misura del saggio legale, cioè a quanto disponeva l'art.
1284 del codice civile, con il quale era fissato nel 5%
il saggio dell'interesse legale, rimasto in vigore fino a
quando il legislatore, prima con valenza civile (art. 1
della Legge 26 novembre 1990 n. 353) e, poi, con valenza
esclusivamente fiscale (art. 13, comma 2 della Legge 29
dicembre 1990 n. 408) aveva portato il tasso
dell'interesse legale al 10%.
- La norma ha inoltre previsto,
modificando l'art. 1284 del codice civile, che il saggio
legale degli interessi non sarà più legato a
provvedimenti aventi il rango di legge, ma la sua misura
sarà determinata con decreto del Ministero del Tesoro,
da adottarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente a
quello a cui il nuovo saggio sarà applicabile.
- Trascorso questo termine rimane
vigente il tasso dell'anno precedente.
- Conseguentemente, dal 1° gennaio
1997, gli enti associati dovranno calcolare le rate di
ammortamento del prezzo di cessione degli alloggi, da
cedere ai sensi della Legge n. 560/1993, con pagamento
rateale del prezzo, al tasso annuo d'interesse del 5%.
- Commi 2 e 3 - Detraibilità e
deducibilità delle spese mediche
- La norma modifica, con effetto dal
periodo d'imposta 1996, il regime della detraibilità e
deducibilità delle spese mediche.
- Saranno interamente deducibili dal
reddito le spese mediche e quelle di assistenza specifica
nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione
che sono sostenute dai portatori di handicap.
- E' stata quindi abrogata la franchigia
prevista dall'art. 10 comma 1), lettera b) del D.P.R.
917/86 di lire 500 mila ai fini della deducibilità delle
spese.
- La norma inoltre modifica la
detraibilità delle spese mediche specialistiche di cui
all'art. 13 bis del D.P.R. n. 917/86.
- Il 22% di detrazione delle spese
sanitarie potrà essere calcolato escludendo le spese
sino a 250 mila lire.
- La detraibilità riguarda
esclusivamente le spese specialistiche e chirurgiche
nonché le protesi dentarie e sanitarie in genere.
- Commi 6 e 7 - Fringe benefit
- Queste norme contengono modifiche
all'art. 48 del D.P.R. n. 917/86 in materia di
determinazione del reddito di lavoro dipendente.
- Infatti viene stabilito che, a partire
dal 1° gennaio 1997 il valore della prestazione
sostitutiva della mensa aziendale che rimane in esenzione
di IRPEF è pari a 10 mila lire. Gli importi che eccedono
questa franchigia diventano imponibili.
- In sostanza i buoni pasto corrisposti
dal datore di lavoro ai propri dipendenti in luogo del
servizio di mensa aziendale entrano nella base imponibile
di lavoro dipendente per l'eccedenza rispetto alle 10
mila lire. Viene inoltre stabilito che, per le
autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal
dipendete, costituirà reddito di lavoro dipendente una
quota convenzionale pari al 30% di un importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 30
mila Km, calcolato in base al costo chilometrico di
esercizio rilevabile dalle tariffe ACI.
- Commi 9 e 11 - Condono Fringe
benefit
- Le disposizioni riaprono il termine
per presentare le dichiarazioni integrative e versare,
senza applicazione di sanzioni, le ritenute sui compensi
e sui rimborsi spese corrisposti ai dipendenti sino a
tutto il 30 settembre 1996. Dette ritenute dovranno
essere corrisposte entro il 31 maggio 1997.
- Commi 48 e 49 - Rivalutazione
degli estimi catastali ai fini ICI e di ogni altra
imposta
- Le norme prevedono che, fino alla data
di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le
vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%
ai fini ICI e di ogni altra imposta.
- Prevedono inoltre la elevazione della
deduzione ai fini IRPEF per l'abitazione principale a 1
milione e 100 mila lire.
- La norma non riguarda la rivalutazione
degli estimi degli alloggi da cedere ai sensi della Legge
560/93
- Commi 50 e 51 - Aumento dei
redditi dominicali e agrari
- Vengono aumentati, sempre fino alla
data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo e
ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi
dominicali dell'80% e quelli agrari del 70%, mentre per
le altre imposte (ICI, registro) la rivalutazione
prevista per i soli redditi dominicali è del 25%.
- Si precisa che gli incrementi di cui
sopra sono da calcolare sull'importo posto a base della
rivalutazione (rispettivamente del 55% e del 45%) fissato
dall'art. 31 comma 1) della Legge n. 724/94.
- Comma 52 - Decorrenza degli
aumenti
- La norma fissa la decorrenza degli
aumenti e delle deduzioni di cui ai commi
precedenti :
- per le imposte sui redditi e
l'ICI : dal periodo di imposta successivo a
quella in corso al 31.12.1996 ;
- per le altre imposte e ai fini
degli atti pubblici, giudiziari e alle scritture
private presentate per la registrazione a
decorrere dal 1° gennaio1997.
- Commi 53 e 54 - Aliquote
applicabili dai Comuni
- Notevoli modifiche vengono introdotte
al D.L.vo 504/92 per quanto riguarda le aliquote
applicabili dai Comuni.
- Infatti viene previsto che i comuni,
con provvedimento da adottare entro il 15/4/1997 possono
fissare l'aliquota tra il 4% e il 7%, soglia oggi
accessibile solo ai comuni che si trovano in condizioni
di deficit.
- Comma 55 - Riduzione e
detrazioni dall'imposta anche per gli IACP
- Il comma prevede la sostituzione
dell'art. 8 del D. L.vo n. 504/92 con il quale viene
concessa la riduzione del 50% dell'imposta ICI per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati e la possibilità per il proprietario di
"autocertificare" lo stato dell'edificio invece
di chiedere la perizia comunale.
- Viene elevata la detrazione ordinaria
per la prima casa da 180 a 200 mila lire.
- Inoltre le amministrazioni comunali
potranno, a decorrere dal 1997, abbattere l'imposta
dovuta del 50% o in alternativa maggiorare la detrazione
da 200 mila lire fino ad un massimo di 500 mila lire nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- Si sottolinea che le disposizioni
riguardanti le riduzioni e le agevolazioni del comma in
esame, si applicano anche alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti che che vedranno ridurre il carico fiscale
della gestione immobiliare di 200 mila lire annue per
unità immobiliare.
- Commi 66 - 67 - Revisione della
soggettività passiva dell'IVA
- Le disposizioni contenute in questi
commi conferiscono al Governo la delega a legiferare
entro il 1° ottobre 1997 in materia di IVA, per rivedere
nel rispetto della normativa comunitaria, il presupposto
della soggettività passiva, la disciplina delle
detrazioni e quella dei regimi speciali.
- Comma 120 - Concordato fiscale a
regime e conciliazione
- Entro il 1° luglio 1997 verranno
rivisti i criteri posti a base della disciplina del
Concordato a regime sia per le imposte dirette sia per le
imposte indirette, armonizzando anche le previsioni
concordatarie con quanto previsto in materia di
conciliazione giudiziale.
- Comma 133 - Sanzioni fiscali
- La norma delega il Governo ad emanare,
entro 1° gennaio 1998, uno o più decreti legislativi
che dovranno intervenire per riordinare tutta la
disciplina delle sanzioni amministrative tributarie le
cui norme attuali sono ispirate dai principi contenuti
nella Legge n. 4/1929.
- Commi 134 - 136 - Delega per
semplificazione degli adempimenti.
- Viene delegato il Governo ad emanare
decreti legislativi entro il 1° luglio e il 1° novembre
1997 per provvedere a legiferare in merito a :
- unificazione delle
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, con
particolare riferimento alla modulistica che
dovrà rilevare i dati e gli elementi necessari
alla liquidazione delle imposte ;
- unificazione delle modalità
di liquidazione, accertamento e riscossione delle
imposte ;
- instaurazione di procedure
automatizzate che semplifichino i rimborsi
relativi all'imposta sui redditi e all'IVA,
nonché alle altre imposte e tasse indirette
sugli affari.
- Commi 143 - 149 - Istituzione
dell'IREP e revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni IRPEF
- Le norme contenute nei commi in
oggetto, delegano il Governo ad emanare, entro il 1°
dicembre 1997, decreti legislativi e finalizzati a
semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a ridurre
il costo del lavoro e a riformare il sistema tributario,
attraverso :
- l'istituzione dell'IREP, la
nuova imposta regionale sull'attività produttive
e di un'addizionale regionale dell'IRPEF in
sostituzione dei contributi al servizio sanitario
e la relativa addizionale, l'ILOR, l'ICIAP, la
tassa di concessione della partita IVA, l'imposta
sul patrimonio delle imprese ;
- la revisione degli scaglioni
di reddito delle aliquote e delle detrazioni
IRPEF ;
- la revisione dei tributi
locali con contestuale soppressione delle tasse
di concessione comunale della TOSAP, delle
addizionali locali sui consumi energetici,
dell'imposta di trascrizione sulle formalità
relative agli autoveicoli e della relativa
addizionale provinciale ;
- la revisione dell'imposta di
registro sugli atti relativi ai veicoli, la
devoluzione ai comuni dell'imposta di registro,
ipotecarie e catastali sugli atti relativi ai
diritti sugli immobili.
- Per quanto riguarda l'IREP si precisa
che si tratterà di un tributo a carattere reale che
interesserà tutte le imprese, i lavoratori autonomi gli
enti commerciali e non commerciali e le amministrazioni
pubbliche.
- Pertanto anche gli IACP, comunque
denominati, saranno soggetti al nuovo tributo.
- Il meccanismo impositivo si
articolerà nell'applicazione di un prelievo inizialmente
stabilito fra il 3,5% e il 4,5% su una base imponibile
determinato con criteri specifici per ciascuna categoria
di soggetti passivi.
- L'imposta sarà applicata quindi al
valore aggiunto globale annuo prodotto nel territorio
della regione in cui il soggetto passivo esercita
l'attività.
- L'IREP avrà dei riflessi
sull'impostazione dei bilanci degli IACP i quali, per la
determinazione della base imponibile IREP, dovranno
riclassificare il conto economico sul modello delle
società di capitali (art. 2425 c.c.).
- L'IREP non sarà deducibile agli
effetti dell'IRPEF e dell'IRPEG e il relativo contenzioso
sarà devoluto alle commissioni tributarie.
- Per quanto riguarda la revisione degli
scaglioni di reddito delle aliquote il comma 145)
prevede, in primo luogo, la riduzione a cinque del numero
delle aliquote e la conseguente revisione degli scaglioni
per la fissazione dell'aliquota minima fra il 18% e il
20% e quella massima del 46%.
- Al fine di evitare aggravi sui
contribuenti verrà modificato il regime delle detrazioni
e in particolare saranno ridisegnate le detrazioni per
carichi familiari.
- Il comma 146) prevede l'introduzione
dell'addizionale dell'IRPEF la cui aliquota sarà fissata
fra lo 0,5% e l'1% e si applicherà alla base imponibile
come determinata agli effetti dell'IRPEF, ridotta in
funzione delle detrazioni riconosciute ai fini del
tributo.
- Commi 154 - 155 - Classamento
dei terreni e dei fabbricati
- Le norme dispongono che dal 1°
gennaio 1997 siano riviste le regolamentazioni del
catasto delle province e dei comuni e le zone censuarie.
- Le disposizioni danno ampio spazio
all'autonomia comunale in ordine alle competenze
territoriali, alle tariffe e revisione delle rendite
catastali.
- Commi 194 - 203 - Contributo
straordinario per l'Europa
- Queste disposizioni istituiscono e
disciplinano il contributo straordinario per l'Europa che
le persone fisiche saranno chiamate a corrispondere sui
redditi dell'anno 1996. Il prelievo avrà struttura
simile all'IRPEF e graverà sul corrispondente imponibile
attraverso un sistema progressivo che prevede l'esenzione
fino a 7.200.000 e l'applicazione di una aliquota
crescente (da un minimo dell'1% al massimo del 3,5%) sui
redditi superiori a detta soglia.
- Dall'importo del contributo così
determinato, che è indeducibile a tutti gli effetti
verranno dedotti :
- 40.000 lire per coniuge e
familiari a carico ;
- 80.000 lire per i lavoratori
autonomi ;
- 160.000 lire per i lavoratori
dipendenti e pensionati.
- I lavoratori dipendenti si vedranno
trattenere il contributo direttamente dai datori di
lavoro sulle retribuzioni relative ai mesi da marzo a
novembre 1997.
- L'applicazione del contributo sarà
disciplinata analogamente all'IRPEF sia per quanto
riguarda gli obblighi di dichiarazione e le procedure di
accertamento, riscossione, rimborso e contenzioso, sia
per quanto attiene alle modalità di certificazione da
parte dei sostituti d'imposta e all'assistenza fiscale
dei Caaf.
- Commi 204 - 210 - Sanatoria per
IVA e imposte sui redditi non versate dal 1993 al 1996
- Le disposizioni contenute in questi
commi prevedono una forma di sanatoria delle violazioni
di mancato pagamento dell'IVA e delle imposte dirette
negli anni 93, 94, 95 e 96.
- Una sorta di provvedimento operoso
straordinario che consentirà agli Istituti morosi di
regolarizzare la loro posizione con il fisco senza
applicazione degli interessi e delle ordinarie sanzioni,
versando solo una soprattassa variabile in funzione
dell'annualità d'imposta interessata e riguardo all'IVA,
del fatto che la violazione sia o non sia già stata
constatata.
- Commi 211- 213 - Acconto sul TFR
- Viene previsto un prelievo del 2%
sull'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato
con più di cinque dipendenti al 31 dicembre 1996 a
titolo di acconto delle imposte dovute su tali
trattamenti, dai dipendenti.
- L'importo sul quale calcolare il
prelievo è quello rivalutato e al netto delle somme
erogate a titolo di anticipazione alla data di entrata in
vigore della legge.
- L'importo che deve essere versato
dalle imprese dovrà essere indicato dai sostituti
d'imposta nella dichiarazione Mod. 770 e dovrà essere
pagato in due tranche di uguale importo al 31 luglio e al
30 novembre 1997.
- Si precisa che l'ammontare delle somme
dovute dai sostituti costituisce un credito di imposta
che potrà essere utilizzato ai fini del versamento delle
ritenute sui trattamenti di fine rapporto.
- Con i migliori saluti.
- Enrico APPETECCHIA
- Direttore Generale